Cassazione: il registro di classe è atto pubblico

Pubblicato il 12 gennaio 2010
La Corte di cassazione, con una sentenza depositata l'11 gennaio 2010, dalla Quinta sezione penale ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato, per falso in atto pubblico, alcuni docenti che, sul registro di classe, avevano considerato presenti degli alunni in realtà assenti.

Per i giudici di legittimità, in particolare, il registro di scuola costituisce atto pubblico, “in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti". Ed infatti – continua la Corte - l'inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi una falsità innocua “poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell'atto".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Inadempimenti sulle ferie: rischi contributivi e sanzionatori

18/12/2025

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale di accordo del 10/12/2025

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy