Cassazione pro contribuente sul termine di notifica delle multe

Pubblicato il 10 dicembre 2010 Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno fatto luce sul termine iniziale da cui iniziare per conteggiare i 150 giorni utili, ora scesi a 90, per effettuare una notifica valida del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia cambiato residenza.

Il contrasto esistente tra le sezioni semplici attiene alla decorrenza del termine suddetto: secondo un orientamento maggioritario il giorno iniziale è da intendersi quello nel quale il trasgressore ha comunicato all'anagrafe dello stato civile il cambio di residenza; una tesi minoritaria ritiene che il cittadino debba effettuare la comunicazione anche al Pra e pertanto il termine per la notifica decorra dall'annotazione in tale registro.

La pronuncia n. 24851 del 9 dicembre 2010 ha risolto la diatriba ammettendo, a favore del cittadino, che questi sia tenuto solo a richiedere l'annotazione del cambio di residenza all'anagrafe e che competa a tale ufficio comunicare le modifiche al Pra. In conclusione il termine iniziale per la notifica della multa decorre data di annotazione della residenza negli atti dello stato civile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti e Gestione separata: come compilare il Quadro RR

30/06/2025

Protezione dei lavoratori da calore e radiazione solare: linee guida 2025

30/06/2025

Assegno di inclusione: via alle domande dal 1° luglio

30/06/2025

Versamenti delle imposte del 30 giugno

30/06/2025

Patente a crediti: esenzioni, validità SOA e attività intellettuali

30/06/2025

Riserve utilizzabili nell'aumento del capitale sociale a titolo gratuito

30/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy