Cassazione sulla notifica con invio diretto da parte del concessionario

Pubblicato il 13 maggio 2015 Con ordinanza n. 9534 depositata il 12 maggio 2015, la Corte di cassazione ha precisato che la procedura di notifica della cartella di pagamento di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del DPR n. 602/1973, avviene mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questa disposizione, ossia, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima norma e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In questa ipotesi – viene precisato nella decisione - il perfezionamento della notifica si ha con la ricezione da parte del destinatario alla data che risulta dall'avviso di ricevimento, senza che sia necessaria un'apposita relata “visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.
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