Segnalazione come "cattivo pagatore" solo dopo preavviso

Pubblicato il 17 giugno 2017

Il preavviso che, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, l’intermediario finanziario deve necessariamente inviare in via preventiva all’interessato, avvertendolo dell’imminente registrazione dei dati che lo riguardano e della segnalazione del medesimo nel sistema SIC, come cattivo pagatore, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione, recettizia, abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario.

Salva, in ogni caso, l’eventualità che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Avviso assolto se ha raggiunto il domicilio del destinatario

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 14685 del 13 giugno 2017 e con la quale è stata ribaltata la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto pienamente legittima una segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) posta in essere nei confronti di un uomo senza la verifica che il prescritto preavviso avesse raggiunto l’interessato al proprio domicilio.

In quanto dichiarazione a determinata persona – si legge nel testo della decisione – il preavviso risulta soggetto alle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 del Codice civile.

Pertanto, l’efficacia della dichiarazione di avviso si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.

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