Cause di lavoro: tentativo di conciliazione non più obbligatorio

Pubblicato il 04 marzo 2010
Il Senato, nella seduta del 3 marzo scorso, ha approvato, in via definitiva, il Disegno di legge “collegato lavoro” che era stato messo a punto dal Governo insieme alla Finanziaria 2008. Il nuovo testo normativo contiene, tra le altre, anche importanti novità in materia di controversie di lavoro.

In primo luogo, si ha l'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione. Da necessario, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il tentativo diventa ora facoltativo ed esperibile seguendo varie forme dinanzi ad organismi conciliativi diversi: tentativo di conciliazione davanti alle Commissioni presso la direzione provinciale del lavoro o ricorso ad un collegio di conciliazione ed arbitrato formato da un rappresentante per ogni parte ed un presidente scelto in accordo tra le parti; in base alle nuove previsioni, infatti, qualora sia previsto dai contratti collettivi, è possibile che datore e lavoratore stabiliscano clausole compromissorie per demandare la soluzione delle controversie anche ad un collegio arbitrale.

Altra importante novità riguarda l'impugnazione del licenziamento: la causa va iniziata, a pena di inefficacia, entro 180 giorni dalla scadenza dei 60 previsti per l'impugnazione al datore tramite missiva. Infine, diventa vincolante, per il giudice, l'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

Igiene ambientale Conflavoro. Nuovi minimi

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy