Cause ostative alla fruizione dei benefici economici e contributivi

Pubblicato il 09 marzo 2015 Con la risposta all’interpello n. 3 del 6 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possono fruire degli incentivi di cui all’art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012, in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.

Analogamente costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria, il caso in cui l’impresa, in occasione di cambio appalto, non proceda all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa.

Sottolinea il Ministero che la disciplina sopra richiamata trova applicazione, peraltro, anche nelle ipotesi in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. debitamente omologato dal Tribunale.
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