Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2083 dell'8 ottobre 2025, che introduce importanti modifiche al Regolamento (UE) 2023/956, meglio noto come Regolamento CBAM – il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Queste modifiche fanno parte del pacchetto legislativo “Omnibus”, un’iniziativa della Commissione europea pensata per snellire la normativa comunitaria, rafforzare la competitività e liberare nuove risorse per gli investimenti.
Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore procedure più semplici per il monitoraggio e la comunicazione dei dati legati al CBAM. Gli obblighi per gli importatori saranno alleggeriti e interesseranno un numero più ristretto di soggetti, pur restando valide le sei categorie di beni già previste: acciaio, alluminio, fertilizzanti, cemento, energia elettrica e idrogeno.
Nel frattempo, fino alla fine del periodo transitorio, continuerà ad applicarsi il Regolamento (UE) 2023/1773. I suoi effetti termineranno con la presentazione dell’ultimo report trimestrale del 2025, fissata al 31 gennaio 2026.
Un passo importante verso una maggiore efficienza amministrativa e un CBAM più snello e accessibile per le imprese europee.
Tra le principali novità spicca l’introduzione di una nuova soglia di esenzione: gli importatori che introducono nell’Unione meno di 50 tonnellate l’anno di prodotti soggetti al CBAM non saranno più tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento.
Questa misura rappresenta un vantaggio significativo soprattutto per piccole e medie imprese e operatori privati, che costituiscono la maggior parte dei soggetti coinvolti.
In origine, dal 1° gennaio 2026, chiunque importasse beni soggetti al CBAM avrebbe dovuto ottenere preventivamente lo status di dichiarante autorizzato.
Con la modifica viene ora prevista una deroga transitoria: gli operatori che presenteranno la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 potranno continuare a importare temporaneamente anche dopo aver superato la soglia unica basata sulla massa, fino a quando l’autorità competente non avrà deciso sulla loro richiesta.
L’obiettivo è evitare un sovraccarico di richieste all’inizio del 2026 e assicurare continuità nelle importazioni durante il passaggio al nuovo regime.
Il nuovo art. 20 del Regolamento (UE) 2025/2083 sposta l’avvio della vendita dei certificati CBAM dagli Stati membri al febbraio 2027, un anno più tardi rispetto alla previsione originaria.
Cambia anche l’obbligo per i dichiaranti di mantenere un livello minimo di certificati nel registro: la soglia passa dall’80% al 50%. Inoltre, è ora possibile scegliere tra due metodi di calcolo:
A partire dal 2027, con riferimento alle importazioni del 2026, la dichiarazione CBAM annuale dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo, in sostituzione della precedente data del 31 maggio.
Il rinvio consente agli operatori di disporre di più tempo per raccogliere e validare le informazioni necessarie, completare la verifica delle emissioni incorporate da parte di un verificatore accreditato e acquistare i certificati da restituire.
Il Regolamento (UE) 2025/2083 introduce un sistema più flessibile per il riacquisto dei certificati CBAM inutilizzati. In passato, gli operatori potevano riacquistare al massimo un terzo dei certificati comprati nell’anno precedente, presentando la richiesta entro il 30 giugno.
Con la nuova disciplina, il numero di certificati riacquistabili corrisponde all’intero ammontare dei certificati che l’operatore era obbligato ad acquistare nell’anno in questione, mentre il termine per la richiesta è stato spostato al 31 ottobre.
Il riacquisto avverrà tramite la piattaforma centrale comune, con la Commissione europea che opererà per conto dello Stato membro di appartenenza del dichiarante.
Il Regolamento (UE) 2025/2083 ha introdotto importanti precisazioni riguardo al ruolo dei rappresentanti doganali indiretti.
Chi svolge attività di rappresentanza doganale indiretta per merci soggette al meccanismo CBAM è tenuto a ottenere lo status di “dichiarante autorizzato CBAM” prima di presentare dichiarazioni doganali, anche quando opera per conto di importatori rientranti nella soglia “de minimis” (meno di 50 tonnellate annue).
Questo comporta che il rappresentante doganale, una volta autorizzato, assume in proprio tutti gli obblighi previsti dalla normativa CBAM, inclusi quelli relativi alla presentazione delle dichiarazioni e alla restituzione dei certificati CBAM, nonché le eventuali responsabilità sanzionatorie in caso di inadempienza.
L’Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni circa la pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/2083.
L’obiettivo, con l’avviso del 22 ottobre 2025, è chiarire come si applicano gli obblighi CBAM a partire dal 1° gennaio 2026 e specificare le semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento.
Si conferma che dal 1° gennaio 2026 gli importatori di merci CBAM e i rappresentanti doganali indiretti:
Tuttavia, l’ADM precisa che il Regolamento 2025/2083 ha introdotto due modifiche chiave che incidono direttamente su come e quando tale obbligo si applica.
Obblighi dichiarativi e operativi
L’avviso del 22 ottobre 2025 chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, nella dichiarazione doganale dovrà sempre essere specificata la motivazione che giustifica l’importazione:
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