UE: regolamento su adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
Pubblicato il 19 settembre 2023
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Il Regolamento UE 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ha istituito un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), stabilendo degli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.
Detto regolamento è stato adottato per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcuni merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali.
Il 17 agosto 2023 la Commissione UE ha adottato regolamento di esecuzione del CBAM n. 2023/1773 riguardante le regole per assolvere alle comunicazioni richieste.
Infatti, è stato stabilito che durante il periodo transitorio gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti devono comunicare la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.
ATTENZIONE: La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023; l’ultima relazione entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025.
L’allegato 1 al regolamento 2023/1773 contiene le informazioni da presentare nelle relazioni CBAM durante il trimestre di riferimento.
In particolare, ciascun dichiarante provvede affinché il gestore possa comunicare le informazioni seguenti:
a) il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b) il tipo di merci identificato dal rispettivo codice NC.
Inoltre, l’importatore dovrà indicare il Paese di origine delle merci e i dati utili ad identificare l’impianto in cui sono stati prodotti tali beni.
Relazioni CBAM
Nel registro transitorio CBAM il dichiarante fornisce le informazioni e indica se:
a) la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto;
b) la relazione CBAM è presentata da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore.
Sanzioni
Previste delle sanzioni nel caso in cui il dichiarante non si sia adoperato per presentare la relazione oppure qualora la stessa sia incompleta o inesatta.
Portale CBAM
Attraverso il portale CBAM per gli operatori commerciali si accede al registro transitorio CBAM per i dichiaranti. Il portale è accessibile da Internet e può essere utilizzato per presentare le relazioni CBAM.
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