Con verbale di accordo 8 maggio 2025 Federbeton e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).
Aumenti retributivi
Con il rinnovo sono stati stabiliti aumenti retributivi con decorrenza ottobre 2025, ottobre 2026 e ottobre 2027.
Le tabelle retributive sono consultabili nella "Banca dati"
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva viene elevato ad € 300,00 annui.
Indennità di lavaggio indumenti
Dal 1° gennaio 2027, per il personale operativo di unità produttive del cemento calce, gesso e malte (operai, intermedi e impiegati tecnici), viene istituita un'indennità "lavaggio tute" di € 100,00 mensili.
Premio di anzianità
Dal 1° gennaio 2027 la quota relativa al premio relativo al compimento del 23° anno di anzianità di servizio, previsto per intermedi e impiegati, sarà estesa anche agli operai.
Mensa
Dal 1° gennaio 2026 il costo del pasto sarà sostenuto interamente dall'azienda. Dalla stessa data l'indennità sostitutiva viene fissata in € 2,00 per ogni giorno di presenza.
La contribuzione al Fondo Concreto, a carico dell'azienda, viene elevata alle seguenti percentuali della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.:
Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione al Fondo Altea, a carico dell'azienda, per ogni dipendente sarà elevata ad € 18,00 mensili.
Per i lavoratori che lavorano in turni periodici, la maggiorazione per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di 3 turni, sia nel caso di 2 turni) è così elevata:
Permessi retribuiti
Sono riconosciuti i seguenti permessi retribuiti:
Genitorialità
Per il congedo parentale è riconosciuto un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, fino al raggiungimento dell'80% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo, sia per la lavoratrice madre che per il lavoratore padre.
Viene disciplinato il congedo su base oraria.
Aspettativa
L'aspettativa per gravi motivi familiari viene estesa da 12 a 18 mesi e si applica anche alle aziende con meno di 10 dipendenti.
Le assenze che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate per un periodo complessivo di 24 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Il trattamento economico viene così definito:
Entro il 10 settembre 2025 i lavoratori devono manifestare la non accettazione della trattenuta di € 30,00 a titolo di "contributo per rinnovo contratto" che le aziende effettueranno, ai lavoratori non iscritti alle OO.SS, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2025.
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