Con accordo 2 luglio 2025 Apti e fai Cisl, Flai Cgil, Uila UIl hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, con validità 2025-2028 (Vai al testo dell'accordo).
Stabiliti i seguenti aumenti:
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi erogheranno, dalla data di sottoscrizione dell'accordo 2 luglio 2025, un importo di € 30,00 ai dipendenti, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello.
Gli importi degli aumenti periodici di anzianità sono modificati come da seguenti tabelle.
Impiegati
Categoria | Importo |
---|---|
1° e 1°S | 17,00 |
2° | 15,00 |
3°A | 14,00 |
3°B | 13,00 |
Operai
Categoria | Importo |
---|---|
3°B | 13,00 |
4° A/B | 12,00 |
5° | 11,00 |
6° | 10,00 |
(Già indennità di fine campagna o premio di fine lavoro)
Ai lavoratori che abbiano prestato la propria opera presso la stessa azienda verranno corrisposte le seguenti somme:
Le contribuzioni dovute al Fondo sono così costituite:
L'azienda informerà il lavoratore almeno 48 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto e in ogni caso 48 ore prima dell'azione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Operai
Dal 1° giorno di malattia e fino al termine della stessa, ed in ogni caso fino al 180° giorno di malattia, l'azienda corrisponderà al lavoratore, per ogni giorno di assenza certificata, un'integrazione del trattamento erogato dall'Inps fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale.
Lavoratori con disabilità certificata
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99, i termini di conservazione del posto durante la malattia sono aumentati di 90 giorni. Durante tale periodo non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzinità per alcun istituto.
In caso di malattia la percentuale della retribuzione normale corrisposta (per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato) viene elevata al 100% .
Dal 1° gennaio 2026 verranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di riduzione nelle aziende il cui lavoro è organizzato in un unico turno e per il personale stagionale.
Per le aziende che ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti intendano ripartire l’orario contrattuale su 6 giorni settimanali di più turni, verranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di riduzione dell'orario di lavoro in aggiunta a quanto sopra previsto.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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