CD e IAP pensionati non perdono l’esenzione dall’IMU

Pubblicato il 01 marzo 2018

Il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018, si schiera a favore di CD e IAP già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni: non perdono l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli.

Conclude la risoluzione: “ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ….., iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati... e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali....”.

Sconfessata parte della Cassazione

Contrariamente ad alcune pronunce della Cassazione (da ultimo sentenza 13745/2017), secondo cui lo status di pensionato è incompatibile con le agevolazioni, la disciplina di favore relativa all’imposta municipale propria (IMU) si estende anche nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

A motivo, la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

La legge prevede l’iscrizione nella previdenza agricola per tutti i soggetti che svolgono l’attività agricola con abitualità e prevalenza. L'obbligo non viene meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico.

Quanto agli Iap, poi, la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro, per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica agricola, sono escluse le pensioni di ogni genere. Ciò, implicitamente conferma che la qualifica di Iap possa essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione.

Non sussiste, secondo il Mef, la finalità dell'agevolazione di alleggerire il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, come asserito da parte della Cassazione.

Infatti, nessuna norma prevede che tali soggetti debbano trarre dal lavoro della terra la loro fonte esclusiva di reddito, ammettendo così che possano percepire anche altri redditi.

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