CdS e maggior lavoro

Pubblicato il 14 aprile 2016

Nell’azienda in cui sia in atto un contratto di solidarietà è possibile modificare in aumento l'orario ridotto al fine di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, senza però eccedere l’orario di lavoro ordinario.

In tal caso occorre che l’accordo specifichi le modalità con cui l'impresa possa derogare al contratto di solidarietà aumentando le ore di lavoro e tenere presente che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Nel caso di specie, inoltre, l'azienda è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'INPS.

Inoltre, si deve evidenziare che, in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.

In definitiva, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella recente risposta all’interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, eventuali modifiche alla riduzione media oraria originariamente concordata, risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

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