Cedolare secca per affitti a studenti tramite cooperative

Pubblicato il 05 novembre 2018

E’ possibile beneficiare della cedolare secca per le case affittate agli studenti universitari tramite cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, senza che l’abitazione sia messa a disposizione del Comune.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la consulenza giuridica 956-40/2018 richiesta da Confedilizia, ha reso un’interpretazione del comma 6-bis, dell’articolo 3, Dlgs 23/2011 che consente di avvalersi della cedolare secca quando l’inquilino è una cooperativa edilizia o un ente senza scopo di lucro che, a sua volta, affitta il locale agli studenti universitari. La norma prevede che “le case siano sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni”.

Per l’Agenzia delle Entrate, la locuzione va intesa nel senso che, per favorire la locazione delle unità abitative a cooperative edilizie o ad enti senza scopo di lucro, la cedolare secca si applica sia se gli immobili siano dati in sublocazione a studenti universitari, sia se messi a disposizione dei Comuni.

Deve, quindi, intendersi che l’immobile sublocato a studenti universitari configuri una fattispecie autonoma rispetto a quella in cui il medesimo immobile sia messo a disposizione dei Comuni.

Dunque, l’immobile affittato alla cooperativa edilizia che lo subaffitta allo studente beneficia della cedolare secca.

Si precisa che, per fruire dell’agevolazione, il proprietario deve disporre del contratto di sublocazione a favore dello studente già quando effettua la registrazione della locazione alla cooperativa.

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