I soggetti Ires che hanno corrisposto utili o proventi equiparati sono tenuti a rilasciare ai percettori la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) entro lunedì 16 marzo 2026.
L’adempimento riguarda i casi in cui utili o altri proventi debbano essere certificati ai fini fiscali e consente ai percettori di utilizzare i dati contenuti nella certificazione per i successivi obblighi dichiarativi.
È opportuno evidenziare che il modello CUPE può essere rilasciato non solo in formato cartaceo, ma anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di:
Tale possibilità è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21 dicembre 2006, n. 145/E, che ha riconosciuto l’ammissibilità della trasmissione elettronica delle certificazioni fiscali, a condizione che il contribuente possa effettivamente accedervi e materializzarle.
Sono tenuti a rilasciare la certificazione i seguenti soggetti:
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che percepiscono utili derivanti da partecipazioni in soggetti Ires devono ricevere la certificazione CUPE.
Come precisato nelle istruzioni al modello, sono considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, ad esempio le riserve da sovrapprezzo azioni, quando opera la presunzione prevista dall’articolo 47, comma 1, del Tuir, secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili.
La certificazione deve inoltre essere rilasciata con riferimento ai proventi derivanti da:
La CUPE non deve essere rilasciata nei seguenti casi:
La normativa sui sostituti d’imposta prevede l’obbligo di “consegnare” o “rilasciare” la certificazione, senza specificare che ciò debba avvenire necessariamente in forma cartacea.
Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la certificazione può essere anche sottoscritta mediante sistemi di elaborazione automatica e trasmessa in formato elettronico.
Tuttavia, l’utilizzo di tale modalità è possibile solo quando il percettore sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare il documento.
Di conseguenza, resta in capo al sostituto d’imposta l’onere di verificare che il destinatario della certificazione sia nelle condizioni di riceverla in formato elettronico. In caso contrario, la certificazione dovrà essere rilasciata in forma cartacea.
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