Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15707 del 15 gennaio 2026 è stato approvato il modello di Certificazione Unica (CU) 2026, relativo ai redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica, al quadro CT e alle specifiche tecniche.
Le istruzioni ufficiali alla CU 2026 completano il quadro normativo fornendo chiarimenti essenziali per la corretta gestione degli adempimenti, con impatti rilevanti sulla predisposizione della dichiarazione precompilata e sulla corretta applicazione delle novità fiscali introdotte nel 2024 e operative nel 2025.
Il modello di CU 2026 contenuto nel provvedimento 15707/2026 certifica i redditi e le somme corrisposte nel 2025, soggetti a ritenuta o rilevanti ai fini fiscali e contributivi, tra cui:
NOTA BENE: Nel caso in cui siano erogate esclusivamente specifiche tipologie reddituali, deve essere compilata e trasmessa solo la sezione pertinente della CU.
Le istruzioni alla CU 2026 distinguono chiaramente tra:
Eventuali informazioni rilevanti non presenti nella CU sintetica devono essere obbligatoriamente riportate nelle annotazioni, utilizzando i codici previsti dalla Tabella F (non applicabile ai redditi di lavoro autonomo).
Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026
Entro il 16 marzo 2026 devono essere trasmesse le CU relative a:
Scadenza differenziata: 30 aprile 2026
Entro il 30 aprile 2026 devono essere trasmesse le CU che certificano esclusivamente:
La distinzione assume rilievo centrale ai fini organizzativi e richiede una preventiva classificazione corretta delle tipologie reddituali.
31 ottobre
Entro il termine del 31 ottobre dovranno essere trasmesse le certificazioni relative:
Gli invii possono essere:
Non si applicano sanzioni se la correzione o la ritrasmissione avviene entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria, anche in caso di scarto del file o di singole certificazioni.
Il quadro CT deve essere compilato esclusivamente dai sostituti che:
Il quadro CT non deve essere compilato nelle forniture contenenti solo redditi di lavoro autonomo.
Le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 dedicano un’apposita sezione alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni) e alle successioni.
In questi casi:
Una gestione non corretta di queste situazioni può generare duplicazioni di reddito o errori nei flussi dichiarativi.
Superamento dell’esonero contributivo
A decorrere dal 2024, la legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha sostituito il precedente esonero contributivo con un meccanismo di riduzione del cuneo fiscale tramite IRPEF, realizzato mediante:
Tali misure incidono direttamente su:
Lavoro sportivo: trattamento fiscale e certificazione
Per i compensi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, resta applicabile il regime agevolato che prevede:
Welfare aziendale 2025: neoassunti con trasferimento di residenza oltre 100 km
Per il solo periodo d’imposta 2025, è applicabile la misura di welfare introdotta dalla legge di Bilancio 2024 a favore dei lavoratori dipendenti neoassunti che:
La misura consente l’esclusione da imposizione, entro limiti prefissati, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per:
Tali importi devono essere puntualmente indicati nella CU 2026, distinguendo le componenti escluse dal reddito imponibile e riportando le informazioni richieste nelle annotazioni.
La corretta gestione dei redditi di lavoro autonomo nella Certificazione Unica 2026 è uno degli aspetti più delicati dell’adempimento, poiché incide direttamente sui termini di trasmissione, sulla compilazione della CU e sulla dichiarazione dei redditi del percipiente.
Le istruzioni distinguono in modo netto tra diverse tipologie di reddito, che devono essere trattate separatamente.
Lavoro autonomo abituale
Rientrano nel lavoro autonomo abituale i compensi corrisposti a soggetti che esercitano arti o professioni in modo abituale, anche se non esclusivo.
Per questa categoria:
Lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale riguarda prestazioni svolte senza abitualità e senza organizzazione professionale.
In questo caso:
È fondamentale distinguere il lavoro autonomo occasionale dal lavoro autonomo abituale, poiché una classificazione errata incide direttamente sul termine di invio e sul corretto utilizzo della CU da parte dell’Agenzia delle entrate.
Provvigioni non occasionali
Le provvigioni derivanti da rapporti di:
quando non occasionali, seguono lo stesso regime dei redditi di lavoro autonomo abituale.
Pertanto:
Redditi diversi ex articolo 67 del TUIR
Alcuni compensi, pur derivando da attività personali, rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR.
Questi redditi:
Le annotazioni della CU non hanno una funzione meramente informativa, ma sono obbligatorie in numerosi casi specifici.
In particolare:
Le annotazioni sono fondamentali per spiegare:
Prima di trasmettere la Certificazione Unica 2026, il sostituto d’imposta deve verificare:
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