Cessione dei crediti DTA: procedura più semplice per l'infragruppo

Pubblicato il 16 maggio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, chiarisce le modalità di trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets).

La trasmissione della comunicazione relativa alla cessione dei crediti d’imposta all’Agenzia, indipendentemente dalla tipologia del credito e dalla procedura adottata (che si tratti della dichiarazione dei redditi, dell’uso della piattaforma online o di una notifica formale), non comporta automaticamente il riconoscimento di tali crediti come certi, disponibili e immediatamente utilizzabili.

Il chiarimento si rende necessario a seguito delle numerose richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA), previste dall’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalle successive disposizioni normative vigenti.

Norme di riferimento

In questo contesto, è opportuno innanzitutto richiamare le disposizioni legislative che regolano la cessione dei crediti d’imposta in questione, per poi definire i passaggi operativi da seguire.

Il comma 2 dell’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che i crediti d’imposta generati dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate non producono interessi. A partire dalla data in cui la cessione ha efficacia giuridica, tali crediti possono essere:

Inoltre, è obbligatorio riportare questi crediti nella dichiarazione dei redditi, e gli stessi non contribuiscono alla determinazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP.

In sintesi, oltre all’impiego tramite compensazione nel modello F24 o alla possibilità di richiederne il rimborso, i crediti d’imposta oggetto della normativa possono essere trasferiti a terzi seguendo le modalità indicate nei suddetti articoli del DPR n. 602 del 1973.

Modalità di cessione dei crediti: verso terzi o infragruppo

E’ importante sottolineare che l’articolo 43-bis del DPR n. 602/1973 stabilisce che, per procedere con la cessione dei crediti d’imposta, si devono seguire le disposizioni contenute negli articoli 69 e 70 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Di conseguenza:

In alternativa, è possibile procedere con la cessione secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del medesimo decreto, che si applica nel caso in cui i crediti siano detenuti da società o enti facenti parte di un medesimo gruppo.

In questo caso, i crediti possono essere trasferiti, interamente o parzialmente, ad altre entità appartenenti al gruppo senza l’obbligo di rispettare le formalità notarili previste dagli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923.

Affinché tale cessione abbia validità, è necessario che nella dichiarazione dei redditi del soggetto cedente vengano specificati:

Comunicazione della cessione: chiarimenti

Con la risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate offre alcuni importanti chiarimenti in merito alla comunicazione della cessione dei crediti d’imposta e al ruolo dell’Agenzia stessa.

  1. Non è possibile utilizzare la piattaforma telematica presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia per notificare la cessione dei crediti DTA. Tale piattaforma non ha natura di mercato finanziario, ma rappresenta esclusivamente un canale per trasmettere all’Agenzia, a fini fiscali, la comunicazione di cessioni riguardanti altre categorie di crediti d’imposta.
  2. L’invio della comunicazione all’Agenzia, indipendentemente dalla forma utilizzata (che sia tramite dichiarazione dei redditi, piattaforma online o notifica formale), non comporta automaticamente il riconoscimento del credito come certo, disponibile e immediatamente esigibile.
  3. L’Agenzia mantiene la facoltà di effettuare controlli, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa vigente, per verificare la correttezza delle operazioni compiute dal cedente e dal cessionario, e per recuperare eventuali crediti d’imposta utilizzati indebitamente.
  4. L’Agenzia delle Entrate non è coinvolta nei rapporti civili tra cedente e cessionario: non ha alcun ruolo di mediazione né prende parte ad accordi contrattuali o precontrattuali, né interviene su questioni che non rientrano nella sfera fiscale.

Limiti di utilizzo e precisazioni sul valore della cessione

Per comprendere meglio i vincoli legati all’uso dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate, è utile fare riferimento alle circolari n. 37/E/2012 e n. 17/E/2014. Queste circolari si applicano ai crediti ottenuti in base a una normativa precedente, quella contenuta nell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225 del 2010, poi convertito in legge nel 2011.

Questa normativa precedente stabiliva che il valore ottenuto dalla cessione del credito d’imposta non poteva essere inferiore al valore nominale del credito stesso. In altre parole, chi cedeva il credito doveva incassare almeno quanto il credito valeva "sulla carta".

Tuttavia, con riferimento all’attuale normativa – cioè l’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, oggetto della risoluzione – non esiste più questo vincolo. Ciò significa che oggi è possibile cedere il credito anche per un importo inferiore al suo valore nominale, lasciando così maggiore libertà alle parti (cedente e cessionario) di stabilire liberamente il prezzo della cessione.

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