L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, chiarisce le modalità di trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets).
La trasmissione della comunicazione relativa alla cessione dei crediti d’imposta all’Agenzia, indipendentemente dalla tipologia del credito e dalla procedura adottata (che si tratti della dichiarazione dei redditi, dell’uso della piattaforma online o di una notifica formale), non comporta automaticamente il riconoscimento di tali crediti come certi, disponibili e immediatamente utilizzabili.
Il chiarimento si rende necessario a seguito delle numerose richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA), previste dall’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalle successive disposizioni normative vigenti.
In questo contesto, è opportuno innanzitutto richiamare le disposizioni legislative che regolano la cessione dei crediti d’imposta in questione, per poi definire i passaggi operativi da seguire.
Il comma 2 dell’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che i crediti d’imposta generati dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate non producono interessi. A partire dalla data in cui la cessione ha efficacia giuridica, tali crediti possono essere:
Inoltre, è obbligatorio riportare questi crediti nella dichiarazione dei redditi, e gli stessi non contribuiscono alla determinazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP.
E’ importante sottolineare che l’articolo 43-bis del DPR n. 602/1973 stabilisce che, per procedere con la cessione dei crediti d’imposta, si devono seguire le disposizioni contenute negli articoli 69 e 70 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Di conseguenza:
In alternativa, è possibile procedere con la cessione secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del medesimo decreto, che si applica nel caso in cui i crediti siano detenuti da società o enti facenti parte di un medesimo gruppo.
Affinché tale cessione abbia validità, è necessario che nella dichiarazione dei redditi del soggetto cedente vengano specificati:
Con la risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate offre alcuni importanti chiarimenti in merito alla comunicazione della cessione dei crediti d’imposta e al ruolo dell’Agenzia stessa.
Per comprendere meglio i vincoli legati all’uso dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate, è utile fare riferimento alle circolari n. 37/E/2012 e n. 17/E/2014. Queste circolari si applicano ai crediti ottenuti in base a una normativa precedente, quella contenuta nell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225 del 2010, poi convertito in legge nel 2011.
Questa normativa precedente stabiliva che il valore ottenuto dalla cessione del credito d’imposta non poteva essere inferiore al valore nominale del credito stesso. In altre parole, chi cedeva il credito doveva incassare almeno quanto il credito valeva "sulla carta".
Tuttavia, con riferimento all’attuale normativa – cioè l’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, oggetto della risoluzione – non esiste più questo vincolo. Ciò significa che oggi è possibile cedere il credito anche per un importo inferiore al suo valore nominale, lasciando così maggiore libertà alle parti (cedente e cessionario) di stabilire liberamente il prezzo della cessione.
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