Cessione di quota di SRL

Pubblicato il 18 marzo 2025

Il trasferimento delle quote di partecipazione in una società di capitali è, in linea generale, libero, salvo diversa disposizione contenuta nell’atto costitutivo della medesima. In alcune circostanze, l’atto costitutivo può stabilire limitazioni o condizioni per il trasferimento delle partecipazioni, che potrebbero necessitare dell’approvazione da parte degli organi sociali o di terzi.

Il socio intenzionato a cedere le proprie quote deve, al fine di evitare possibili interferenze nella trattativa, consultare preventivamente lo statuto sociale. L'analisi dello statuto della società rappresenta indubbiamente uno dei primi passi da compiere qualora si desideri procedere con la cessione di quote di una SRL.

Soggetti interessati

- Persone fisiche ed enti collettivi

Normativa di riferimento

Preventiva consultazione dell’atto costitutivo

La cessione di una partecipazione in una società a responsabilità limitata è un atto tra privati, ovvero una trattativa che avviene tra il socio cedente e la parte cessionaria, senza coinvolgere la società stessa. In questa circostanza si verifica la cosiddetta libera circolazione delle quote.

Tuttavia, è possibile che l'atto costitutivo preveda specifiche limitazioni o vincoli per il trasferimento delle partecipazioni. Inoltre, l’atto costitutivo potrebbe fissare un termine entro il quale tale diritto di recesso deve essere esercitato.

In ogni caso, l’imposizione di un divieto al trasferimento rappresenta una significativa limitazione alla libera circolazione delle quote e potrebbe indurre il socio interessato da tali restrizioni a decidere di recedere dalla società.

L’inserimento di simili clausole scaturisce dal fatto che la SRL è generalmente caratterizzata da un numero contenuto di soci. Spesso si tratta di aziende familiari in cui i soci di maggioranza intendono limitare la possibilità per gli altri soci di trasferire le proprie partecipazioni a terzi estranei. Pertanto, risulta fondamentale esaminare attentamente lo statuto societario per individuare eventuali clausole pertinenti.

Limitazioni o vincoli più ricorrenti

In contrasto con la libera circolazione delle quote, che trova la sua massima espressione nell'assenza di vincoli alla cessione, i soci, al momento della costituzione della società, possono prevedere una serie di restrizioni al trasferimento delle quote mediante l'inserimento nello statuto sociale di una o più clausole, per le ragioni più varie.

È opportuno sottolineare che tali limitazioni sono quasi sempre correlate alla riluttanza ad accogliere nuovi soggetti o, in alcuni casi estremi, alla cessione a individui estranei alla famiglia del possessore; rispondono, inoltre, all'esigenza di mantenere uniformità e continuità nella vita sociale senza modifiche ai vertici dirigenziali.

Le clausole più comuni inserite nell'atto costitutivo possono essere così delineate:

La clausola di gradimento è una condizione stabilita nell'atto costitutivo e prevede l'accettazione del nuovo socio da parte degli altri soci. Qualora i soci esprimano parere negativo, il socio potrà recedere dalla società.

La clausola relativa al trasferimento ai soli familiari o soci rappresenta una limitazione ancora più rigorosa al libero trasferimento poiché il socio cedente potrà trasferire la propria quota esclusivamente a un familiare o, in alternativa, agli altri soci.

Il divieto di trasferimento a terzi esclude praticamente la possibilità che la quota posseduta venga venduta a soggetti esterni o interni alla società. In tale situazione, sebbene vi siano diverse opzioni disponibili, tutte conducono allo stesso risultato: il socio cedente potrà cedere la propria quota esclusivamente alla società stessa oppure esercitare il diritto di recesso.

È palese che le clausole qui analizzate perseguono un unico obiettivo: salvaguardare il controllo e l'integrità della società medesima. Pertanto, è fondamentale che sia il cedente sia il cessionario abbiano una chiara comprensione delle condizioni relative al trasferimento delle partecipazioni societarie prima di procedere con qualsiasi operazione commerciale.

Cessione della quota

Nella cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, un socio trasferisce la propria quota di partecipazione ad un altro socio, o a più soci, oppure a terzi estranei alla società stessa. Di conseguenza, l'acquirente della quota è tenuto a corrispondere un prezzo; si tratta pertanto di una vera e propria operazione di vendita, il cui corrispettivo viene stabilito in base al valore di mercato della quota.

Si sottolinea che la società, essendo estranea alla transazione, non deve alcun importo al socio cedente. È infatti l’acquirente a dover versare il prezzo del trasferimento della quota al cedente stesso. In effetti, la conclusione dell'affare avviene esclusivamente tra il socio cedente la quota e il socio o il terzo interessato all'acquisto.

Durante le fasi della trattativa, è consentita la possibilità di stipulare un contratto preliminare avente effetti obbligatori per la successiva formalizzazione del contratto definitivo di compravendita della quota sociale. Certamente, da un punto di vista giuridico, risulta opportuno per le parti coinvolte redigere un contratto preliminare per la compravendita delle quote sociali; in tal modo le parti possono impegnarsi e vincolarsi reciprocamente alla stipula del contratto definitivo.

Inoltre, è possibile trasferire la quota di partecipazione mantenendo riservata la proprietà fino al completo pagamento del prezzo concordato. In particolare, la vendita delle quote sociali con patto di riservato dominio conferisce all'acquirente una posizione giuridica soggettiva che incide immediatamente sugli assetti societari, sia in termini di opponibilità della cessione sia riguardo all'esercizio dei diritti connessi alla titolarità della quota.

Tale posizione deve essere registrata presso il Registro delle Imprese con l'indicazione del vincolo derivante dalla riserva; ciò consente una maggiore tutela per il soggetto cedente, poiché la proprietà della quota sarà trasferita solo al momento dell'integrale pagamento del prezzo pattuito.

Valore della quota oggetto di trasferimento

Il valore della partecipazione in una società di capitali deriva, generalmente, da un processo di valutazione economica dell'ente. A tal fine, è imprescindibile nominare un esperto il quale è in grado di stabilire, attraverso uno dei metodi previsti, il valore economico della società e, conseguentemente, il valore della quota oggetto di cessione. La valutazione della quota in questione può essere effettuata utilizzando diversi metodi di calcolo. Ognuno di questi approcci è applicabile in specifiche circostanze e frequentemente la valutazione viene condotta mediante l'impiego di più metodi, anche per conferma e verifica dei risultati ottenuti.

In maniera più dettagliata, la stima del valore della società e quindi della partecipazione può fondarsi sul metodo patrimoniale, sul metodo reddituale o su un approccio misto patrimoniale-reddituale; inoltre si possono considerare il metodo finanziario e quello comparativo.

In questa sede non è necessario approfondire l'applicazione pratica di tali metodologie ma, come già sopra evidenziato, rimarcare che una perizia di stima rappresenta non solo un criterio fondamentale per stabilire l'effettivo valore di cessione ma riveste anche un ruolo significativo nel caso dovessero sorgere futuri accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, nelle realtà di minori dimensioni il valore della quota di una Srl viene definito secondo due modalità di stima distinte:

Il valore nominale si basa sul rapporto tra il capitale sociale della società ed il valore delle quote. Ad esempio, qualora un socio possieda il 40% delle quote in una società con un capitale sociale pari a euro 50.000, il valore nominale delle sue quote ammonta a euro 20.000.

Al contrario, la stima del valore reale si fonda sul patrimonio netto economico dell'ente, considerando i valori attivi, passivi, riserve, avviamento e perdite sospese. Questo valore così determinato potrebbe discostarsi significativamente dal valore nominale poiché è correlato ai risultati economici conseguiti dalla società nel corso degli anni. Infine, vi è il prezzo che qualcuno è disposto a corrispondere per l'acquisto delle quote societarie; tale quantificazione è fortemente influenzata dai fattori sopra menzionati.

Modalità di cessione della quota

Fino al 2008, i soli soggetti autorizzati a effettuare il deposito degli atti di cessione delle quote di società a responsabilità limitata erano i notai. La Legge n. 133/2008 ha introdotto una nuova modalità di trasferimento delle quote sociali, affiancandola a quella tradizionalmente riservata ai notai, come indicato nell'articolo 2470 del codice civile.

In particolare, l’articolo 36, comma 1-bis della suddetta legge stabilisce che l'atto di cessione delle quote di SRL può essere sottoscritto mediante firma digitale e deve essere depositato entro un termine di 30 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese competente per la sede sociale, da un intermediario abilitato munito della firma digitale e incaricato dai legali rappresentanti della società.

Pertanto, si delineano due modalità per la cessione delle proprie quote:

In quest'ultimo caso, le spese risultano inferiori rispetto a quelle sostenute per l'intervento di un notaio.

Il professionista incaricato della redazione dell’atto di cessione verifica:

Nella seconda opzione menzionata, l'articolo 36 comma 1 bis del D.L. 112/2008, prevede che per la cessione delle quote di SRL sia possibile avvalersi anche di professionisti abilitati oltre ai notai. In tal caso, il professionista è responsabile della redazione dell'atto e degli adempimenti successivi.

L’atto di cessione può essere firmato digitalmente e deve essere depositato, a cura del professionista incaricato, entro trenta giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società oggetto della cessione.

Condizioni necessarie per effettuare il trasferimento con atto digitale

Per poter procedere alla cessione delle quote di SRL senza richiedere l’intervento notarile, sono previste due condizioni fondamentali:

Verifiche da effettuare

Il professionista incaricato di gestire la procedura di cessione delle quote è tenuto ad eseguire una serie di controlli preliminari, analoghi a quelli che un notaio effettuerebbe. Tali controlli possono essere sintetizzati come segue:

L'opponibilità ai terzi della cessione

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei confronti della società a partire dal momento in cui si procede al deposito dell'atto di cessione presso il Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2470 del codice civile. Tale deposito implica che, in caso di conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione, prevale colui che per primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, sempreché agisca in buona fede.

Per quanto concerne la stipula dell’atto di cessione, non sono richiesti requisiti formali affinché la cessione stessa sia valida ed efficace tra le parti interessate; infatti, l’effetto traslativo si genera sulla base della semplice manifestazione del consenso da parte dei contraenti.

Tassazione

La cessione di quote di SRL, effettuata da persone fisiche che non svolgono attività di impresa è soggetta ad un preciso regime di tassazione.

In particolare, le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di SRL detenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019 sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 26%. Questo tipo di tassazione è applicabile indipendentemente dal fatto che la partecipazione posseduta abbia o meno i requisiti per essere definita come “qualificata“.

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