Cessione. I costi della due diligence sono interamente deducibili

Pubblicato il 21 novembre 2011 Oggetto della sentenza n. 225/37/11, a firma della Ctr Lazio, è la deducibilità dei costi per consulenze sostenute da una società nei confronti di una sua controllata in relazione alla cosiddetta azione di due diligence (verifica della situazione economico/finanziaria, patrimoniale e fiscale della controllata stessa).

I giudici romani hanno accolto il ricorso del contribuente e ribaltato il giudizio di primo grado, asserendo che le spese così sostenute sono “necessarie”, non accessorie, alla conclusione dell’accordo, in quanto lo stesso non avrebbe avuto luogo senza tali attività preparatorie.

Si legge, infatti, che per il collegio le spese di due diligence “…non possono considerarsi oneri accessori sostenuti in occasione della cessione, non avendo all’evidenza niente a che fare con oneri “accessori” quali spese notarili, provvigioni a mediatori e simili, e non essendo stati sostenuti “in occasione” della cessione ma quale suo presupposto”.

Dunque, sono da considerarsi indeducibili solo quei costi direttamente dipendenti dalla cessione, non le spese sostenute per le attività propedeutiche. Ciò vale anche per i costi sostenuti per la cessione di una partecipazione che gode del regime speciale PEX previsto dall’articolo 87 del Tuir, che sono da considerare interamente deducibili dal reddito di impresa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Conto Termico 3.0, via libera al nuovo decreto: aumentano gli incentivi

06/08/2025

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine: cosa è necessario sapere

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy