Cessioni con compensazione

Pubblicato il 29 settembre 2007

Nella risoluzione n. 268 del 27 settembre 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorda le regole in materia di operazioni straordinarie asserendo che nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive, come per esempio nelle cessioni d’azienda, si verifica una situazione di continuità tra i soggetti coinvolti, tanto che il subentrante deve assolvere tutti gli adempimenti Iva successivi alla data dell’evento. Nello specifico, nel caso delle cessioni d’azienda è ammessa la compensazione dei debiti della società acquisita con i propri crediti, tramite il modello F24. Pertanto, l’acquirente a cui vengono trasferiti debiti fiscali e contributivi può estinguerli utilizzando i propri crediti d’imposta. Il Fisco precisa che nel modello F24, dove verranno compensati i suddetti debiti, dovrà essere indicato il solo codice fiscale della società cessionaria che procede al versamento per compensazione. La società cessionaria, dunque, subentrando nelle posizioni fiscali dell’azienda acquisita (debiti Iva, Inps, Inail), può avvalersi della compensazione prevista dal Dlgs 241/97 per effettuare il loro pagamento. A tal proposito si ricorda l’obbligo di comunicare al Fisco tutte le compensazioni superiori ai 10 mila euro. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy