Cessioni con compensazione

Pubblicato il 29 settembre 2007

Nella risoluzione n. 268 del 27 settembre 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorda le regole in materia di operazioni straordinarie asserendo che nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive, come per esempio nelle cessioni d’azienda, si verifica una situazione di continuità tra i soggetti coinvolti, tanto che il subentrante deve assolvere tutti gli adempimenti Iva successivi alla data dell’evento. Nello specifico, nel caso delle cessioni d’azienda è ammessa la compensazione dei debiti della società acquisita con i propri crediti, tramite il modello F24. Pertanto, l’acquirente a cui vengono trasferiti debiti fiscali e contributivi può estinguerli utilizzando i propri crediti d’imposta. Il Fisco precisa che nel modello F24, dove verranno compensati i suddetti debiti, dovrà essere indicato il solo codice fiscale della società cessionaria che procede al versamento per compensazione. La società cessionaria, dunque, subentrando nelle posizioni fiscali dell’azienda acquisita (debiti Iva, Inps, Inail), può avvalersi della compensazione prevista dal Dlgs 241/97 per effettuare il loro pagamento. A tal proposito si ricorda l’obbligo di comunicare al Fisco tutte le compensazioni superiori ai 10 mila euro. 

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