Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

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L’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita rappresenta uno degli elementi cardine del sistema previdenziale italiano, introdotto per garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo. In tale contesto, la circolare Inps n. 28 del 16 marzo 2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni relative al biennio 2027-2028, in attuazione del decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 e delle previsioni contenute nella legge di Bilancio 2026.

Il documento si inserisce in un quadro normativo già consolidato fondato sull’articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, che ha introdotto il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall’ISTAT. Tale meccanismo, aggiornato con cadenza periodica, comporta un progressivo innalzamento sia dell’età pensionabile sia dei requisiti contributivi, incidendo direttamente sulle condizioni di accesso alle principali prestazioni previdenziali.

Per il biennio 2027-2028, l’elemento di maggiore rilevanza è rappresentato dall’introduzione di un incremento complessivo pari a tre mesi applicato in modo graduale: un mese nel 2027 e tre mesi a regime dal 2028. Questa scelta normativa risponde all’esigenza di contemperare due obiettivi fondamentali: da un lato, assicurare la tenuta del sistema previdenziale in un contesto di crescente longevità; dall’altro, evitare impatti eccessivamente penalizzanti per i lavoratori prossimi al pensionamento, attraverso un meccanismo di transizione progressiva.

Il decreto direttoriale del ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con quello del lavoro e delle politiche sociali il 19 dicembre 2025, stabilisce infatti che:

  • i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono incrementati complessivamente di tre mesi;
  • i valori relativi alla cosiddetta “quota” (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) sono incrementati di 0,3 unità.

L’adeguamento deriva dall’analisi degli indicatori demografici e dall’incremento della speranza di vita rilevato a livello nazionale. Il decreto costituisce, pertanto, l’atto attuativo che quantifica concretamente l’impatto dell’evoluzione demografica sui requisiti pensionistici.

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 interviene poi sul meccanismo di adeguamento, introducendo disposizioni specifiche che incidono sia sulla misura sia sull’ambito applicativo degli incrementi.

In particolare, l’articolo 1, comma 185, stabilisce una applicazione graduale dell’incremento previsto dal decreto direttoriale:

  • per l’anno 2027, l’aumento dei requisiti è limitato a un mese;
  • per l’anno 2028, l’incremento si applica in misura piena, pari a tre mesi.

Questa scelta normativa risponde all’esigenza di mitigare l’impatto immediato dell’adeguamento sui lavoratori prossimi al pensionamento, introducendo una fase transitoria.

La legge di Bilancio 2026 disciplina inoltre ulteriori aspetti rilevanti:

  • esclusioni dall’adeguamento, in favore di specifiche categorie di lavoratori, tra cui:

    • lavoratori addetti ad attività gravose;

    • lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti;

    • alcune categorie di lavoratori precoci;

  • incrementi aggiuntivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con un meccanismo progressivo a partire dal 2028;
  • coordinamento con istituti esistenti, come l’APE sociale, per i quali l’adeguamento continua a trovare applicazione.

Meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita rappresenta uno degli elementi strutturali del sistema previdenziale italiano: esso prevede che i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione siano periodicamente aggiornati in base all’evoluzione della longevità della popolazione.

Dal punto di vista operativo, il meccanismo si articola nelle seguenti fasi.

  1. Rilevazione dei dati demografici da parte dell’ISTAT, con particolare riferimento alla variazione della speranza di vita.
  2. Determinazione dell’incremento mediante decreto direttoriale interministeriale.
  3. Recepimento normativo, eventualmente con modifiche o modulazioni, attraverso la legge di bilancio.
  4. Applicazione operativa da parte dell’Inps, mediante circolari esplicative e istruzioni tecniche.

Nel caso specifico del biennio 2027-2028, il meccanismo presenta alcune peculiarità:

  • l’incremento complessivo individuato è pari a tre mesi, ma viene applicato in modo progressivo;
  • sono previste deroghe ed esclusioni per determinate categorie di lavoratori, al fine di tenere conto della gravosità delle attività svolte;
  • il sistema mantiene una logica automatica e parametrica, pur consentendo interventi correttivi del legislatore.

Incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028

La circolare Inps n. 28/2026 definisce in modo puntuale le modalità di applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028, in attuazione del decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 e della legge di Bilancio 2026. L’intervento normativo introduce un incremento dei requisiti di accesso al pensionamento, calibrato secondo un criterio di gradualità, con effetti diretti sui requisiti anagrafici e contributivi previsti per le diverse tipologie di prestazioni.

Misura dell’incremento

L’incremento complessivo individuato dal decreto direttoriale è pari a tre mesi. Tuttavia, la legge n. 199/2025 ne disciplina l’applicazione in modo progressivo, distinguendo tra le annualità del biennio.

Per l’anno 2027, l’incremento dei requisiti pensionistici è limitato a un mese. Tale previsione rappresenta una misura di attenuazione dell’impatto immediato dell’adeguamento, soprattutto per i soggetti prossimi al pensionamento.

In termini operativi, questo comporta che:

  • i requisiti anagrafici (ad esempio, per la pensione di vecchiaia) aumentano di 1 mese rispetto al regime previgente;
  • i requisiti contributivi per la pensione anticipata subiscono un analogo incremento;
  • anche i requisiti per le prestazioni contributive pure e per i lavoratori precoci risultano adeguati nella medesima misura.

A decorrere dal 1° gennaio 2028, l’incremento si applica integralmente nella misura di 3 mesi.

Pertanto:

  • il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia passa a 67 anni e 3 mesi;
  • i requisiti contributivi per la pensione anticipata sono aumentati di tre mesi rispetto ai valori precedenti;
  • i requisiti per le altre forme di pensionamento (anticipata contributiva, precoci, totalizzazione) sono adeguati in modo coerente.

Questa differenziazione temporale consente una transizione graduale verso i nuovi standard, mantenendo al contempo l’obiettivo di allineamento alla speranza di vita.

Impatto sui requisiti anagrafici e contributivi

L’incremento incide simultaneamente su due dimensioni fondamentali del sistema previdenziale:

  • requisiti anagrafici, ossia l’età minima per l’accesso al pensionamento;
  • requisiti contributivi, ossia il numero minimo di anni di contribuzione richiesti.

L’adeguamento comporta infatti:

  • un innalzamento generalizzato dell’età pensionabile, con effetti diretti sulla pensione di vecchiaia;
  • un aumento dell’anzianità contributiva richiesta, con particolare riferimento alla pensione anticipata;
  • un coordinamento tra requisiti anagrafici e contributivi, soprattutto per i regimi contributivi puri.

L’effetto complessivo è quello di posticipare l’accesso al pensionamento, in linea con l’aumento della longevità media della popolazione.

Adeguamento delle “quote” (somma età + contributi)

Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, l’adeguamento incide anche sui sistemi basati sulle cosiddette “quote”, ossia la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva.

Per il biennio 2027-2028:

  • il valore della quota è incrementato di 0,3 unità;
  • tale incremento riguarda in particolare i regimi speciali e alcune forme di pensionamento anticipato previste da normative specifiche.

L’adeguamento delle quote garantisce coerenza sistemica tra i diversi canali di accesso al pensionamento, evitando disparità tra regimi.

Requisiti per la pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia continua a rappresentare il principale strumento di accesso al pensionamento, con requisiti differenziati in funzione della storia contributiva del lavoratore.

Requisiti per lavoratori con anzianità contributiva ante 1996

Per i soggetti con contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, i requisiti per il biennio 2027-2028 sono i seguenti:

  • 2027: 67 anni e un mese di età, con almeno venti anni di contributi;
  • 2028: 67 anni e tre mesi di età, con almeno venti anni di contributi.

Tali valori si applicano agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata.

Requisiti per contributivi puri (post 1996)

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il sistema prevede requisiti più articolati, che includono anche condizioni legate all’importo della pensione.

In particolare:

  • requisito anagrafico ordinario:

    • 67 anni e un mese nel 2027;

    • 67 anni e tre mesi nel 2028;

  • requisito contributivo minimo: 20 anni;
  • condizione economica: importo della pensione almeno pari all’assegno sociale.

In alternativa, è possibile accedere con:

  • 71 anni e un mese nel 2027;
  • 71 anni e tre mesi nel 2028;

in presenza di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, senza vincoli sull’importo.

Pensione di vecchiaia con requisito ridotto (cinque anni di contributi)

Il sistema prevede una forma di accesso alla pensione di vecchiaia con requisiti contributivi ridotti, destinata ai soggetti con carriere discontinue.

I requisiti sono:

  • almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • età anagrafica pari a 71 anni e un mese nel 2027 o 71 anni e tre mesi nel 2028.

Questa opzione rappresenta una misura residuale, finalizzata a garantire una tutela minima anche ai lavoratori con limitata anzianità contributiva.

Requisiti per la pensione anticipata

La pensione anticipata consente l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, al raggiungimento di specifici requisiti contributivi.

Requisiti ordinari (uomini e donne)

Per il biennio 2027-2028, i requisiti contributivi sono i seguenti:

  • 2027:

    • uomini: 42 anni e 11 mesi;

    • donne: 41 anni e 11 mesi;

  • 2028:

    • uomini: 43 anni e 1 mese;

    • donne: 42 anni e 1 mese.

L’incremento riflette integralmente l’adeguamento alla speranza di vita.

Decorrenza del trattamento pensionistico

Il diritto alla pensione anticipata non coincide con l’immediata erogazione del trattamento. La normativa prevede infatti un differimento della decorrenza:

  • tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per la generalità dei lavoratori;
  • ulteriori specificità per alcune categorie del settore pubblico.

Questo meccanismo, noto come “finestra mobile”, incide sulla pianificazione dell’uscita dal lavoro.

Specificità per le casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI, CPUG)

Per i lavoratori iscritti alle casse pubbliche:

  • CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali);
  • CPS (Cassa Pensioni Sanitari);
  • CPI (Cassa Pensioni Insegnanti);
  • CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari);

la decorrenza del trattamento pensionistico è differita:

  • di sette mesi, se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2027;
  • di nove mesi, se i requisiti sono maturati dal 1° gennaio 2028.

Tali disposizioni, introdotte dalla legge n. 213/2023, determinano un ulteriore slittamento dell’effettivo accesso alla pensione per il personale del pubblico impiego.

Pensione anticipata contributiva (post 1996)

La pensione anticipata contributiva rappresenta uno dei principali canali di accesso al pensionamento per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ossia i cosiddetti “contributivi puri”. La circolare Inps n. 28/2026 aggiorna i requisiti per il biennio 2027-2028, recependo l’incremento legato alla speranza di vita e coordinando tale istituto con le modifiche introdotte dalla normativa recente.

Requisiti anagrafici e contributivi aggiornati

Per accedere alla pensione anticipata contributiva nel biennio 2027-2028, è necessario soddisfare congiuntamente requisiti anagrafici e contributivi.

  • Anno 2027:

    • età anagrafica: 64 anni e 1 mese;

    • anzianità contributiva: 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva;

  • Anno 2028:

    • età anagrafica: 64 anni e 3 mesi;

    • anzianità contributiva: 20 anni e 3 mesi di contribuzione effettiva.

L’adeguamento coinvolge quindi sia il requisito anagrafico sia quello contributivo. È rilevante evidenziare che, a decorrere dal 2024, anche il requisito dei 20 anni di contribuzione è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita, con conseguente incremento progressivo nel tempo.

Il trattamento pensionistico decorre, in via generale, trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti, secondo il meccanismo della finestra mobile.

Importo soglia e condizioni di accesso

Un elemento distintivo della pensione anticipata contributiva è rappresentato dalla presenza di un requisito economico minimo, volto a garantire la sostenibilità della prestazione.

Per il biennio 2027-2028, la normativa prevede che l’importo della pensione maturata sia almeno pari a:

  • 3 volte l’importo dell’assegno sociale;

  • soglia ridotta a:

    • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio;

    • 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con due o più figli.

Il requisito dell’importo soglia non si applica nel caso di accesso alla pensione di vecchiaia con 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Pertanto, per accedere alla pensione anticipata contributiva, il lavoratore deve:

  1. soddisfare i requisiti anagrafici e contributivi;
  2. raggiungere l’importo minimo della pensione previsto dalla legge.

In assenza di tale soglia, l’accesso al pensionamento anticipato non è consentito.

Pensione anticipata per lavoratori precoci

La disciplina dei lavoratori precoci, introdotta dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, continua a trovare applicazione anche nel biennio 2027-2028, con adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Requisiti contributivi 2027-2028

Per i lavoratori precoci, il requisito principale è di natura contributiva e risulta così aggiornato:

  • Anno 2027: 41 anni e 1 mese di contributi;
  • Anno 2028: 41 anni e 3 mesi di contributi.

Il requisito è indipendente dall’età anagrafica, ma è subordinato al rispetto di specifiche condizioni soggettive.

Anche in questo caso, la decorrenza del trattamento pensionistico è differita di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Condizioni soggettive di accesso

Per essere qualificato come lavoratore precoce, il soggetto deve aver maturato almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento del 19° anno di età e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con conclusione della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi;
  • assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ai sensi della legge n. 104/1992;
  • invalidità civile pari o superiore al 74%;
  • svolgimento di attività gravose o particolarmente faticose e pesanti.

Queste condizioni devono essere verificate al momento della domanda di pensionamento e devono essere adeguatamente documentate.

Esclusioni dall’adeguamento alla speranza di vita

La legge di Bilancio 2026 introduce specifiche deroghe all’adeguamento dei requisiti pensionistici, riconoscendo la particolare gravosità di alcune attività lavorative.

Per i lavoratori addetti ad attività gravose, individuate dall’allegato B della legge n. 205/2017, l’adeguamento alla speranza di vita non si applica in determinate condizioni.

Requisiti per pensione di vecchiaia

Nel biennio 2027-2028:

  • lavoratori con almeno 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 anni:

    • pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, con almeno 30 anni di contributi;

  • lavoratori con almeno 6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 anni:

    • pensione di vecchiaia a 67 anni, con almeno 30 anni di contributi.

Questa differenziazione deriva dal diverso periodo di esposizione all’attività gravosa.

Requisiti per pensione anticipata

Per la pensione anticipata:

  • requisito contributivo pari a:

    • 42 anni e 10 mesi per gli uomini;

    • 41 anni e 10 mesi per le donne;

nel biennio 2027-2028.

In tali casi, non si applica l’incremento legato alla speranza di vita previsto per la generalità dei lavoratori.

Lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti

Per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, disciplinate dal decreto legislativo n. 67/2011, l’adeguamento alla speranza di vita non trova applicazione fino al 31 dicembre 2028.

Rientrano in questa categoria, tra gli altri:

  • lavoratori addetti a mansioni usuranti;

  • lavoratori notturni;
  • addetti alla linea catena;
  • conducenti di mezzi di trasporto pubblico collettivo.

I requisiti per il pensionamento continuano quindi a essere determinati secondo le regole previgenti, con sistemi basati su:

  • età minima;
  • anzianità contributiva (almeno 35 anni);
  • raggiungimento di una quota minima (es. quota 97,6 o 98,6).

Lavoratori precoci in condizioni gravose

Una specifica deroga riguarda i lavoratori precoci che svolgono attività gravose o particolarmente faticose (art. 1, comma 199, lett. d): per tali soggetti il requisito contributivo resta infatti fissato a 41 anni per il biennio 2027-2028 e non si applica l’incremento legato alla speranza di vita.

Si tratta di una previsione che rafforza la tutela dei lavoratori esposti a condizioni lavorative particolarmente onerose, consentendo un accesso anticipato al pensionamento senza ulteriori incrementi dei requisiti.

Disciplina speciale per lavori usuranti

La normativa previdenziale italiana prevede una disciplina specifica per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti), regolata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e richiamata dalla circolare Inps n. 28/2026 . Per il biennio 2027-2028, tale disciplina assume particolare rilevanza in quanto, a differenza della generalità dei lavoratori, non si applica l’adeguamento alla speranza di vita, determinando quindi un regime di favore.

Requisiti anagrafici e contributivi

I lavoratori rientranti nelle categorie usuranti possono accedere al pensionamento al ricorrere di specifici requisiti:

  • anzianità contributiva minima: almeno 35 anni;
  • requisito anagrafico minimo, differenziato in funzione della tipologia di attività e del numero di giornate lavorative notturne.

In particolare, per il periodo 2027-2028:

  • lavoratori impegnati in attività usuranti (linea catena, conducenti di mezzi pubblici, lavoro notturno continuativo):

    • 61 anni e 7 mesi (dipendenti);

    • 62 anni e 7 mesi (autonomi);

  • lavoratori notturni con 72-77 giornate annue:

    • 62 anni e 7 mesi (dipendenti);

    • 63 anni e 7 mesi (autonomi);

  • lavoratori notturni con 64-71 giornate annue:

    • 63 anni e 7 mesi (dipendenti);

    • 64 anni e 7 mesi (autonomi).

Tali requisiti restano invariati rispetto ai precedenti adeguamenti, proprio in virtù della sospensione dell’incremento legato alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.

Sistema delle quote (quota 97,6 – 100,6)

Il sistema di accesso al pensionamento per lavori usuranti si basa sul meccanismo delle “quote”, ossia la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva.

Per il biennio 2027-2028, i valori richiesti sono:

  • quota 97,6 per i lavoratori dipendenti;
  • quota 98,6 per i lavoratori autonomi;
  • valori più elevati (fino a quota 100,6) per alcune categorie di lavoratori notturni.

Il raggiungimento della quota costituisce condizione essenziale per l’accesso al pensionamento, insieme al rispetto dei requisiti minimi di età e contribuzione.

Disposizioni per i beneficiari di APE sociale

L’APE sociale (Anticipo Pensionistico Sociale), disciplinata dall’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, rappresenta una misura di accompagnamento alla pensione per soggetti in condizioni di particolare difficoltà.

Applicazione dell’incremento dei requisiti

La circolare Inps n. 28/2026 chiarisce che, per i soggetti titolari di APE sociale, l’incremento dei requisiti pensionistici continua ad applicarsi, anche nei casi in cui rientrino tra le categorie normalmente escluse.

In particolare:

  • i lavoratori che percepiscono APE sociale al momento del pensionamento non beneficiano delle deroghe previste per le attività gravose;
  • l’accesso alla pensione definitiva avviene secondo i requisiti adeguati alla speranza di vita.

Coordinamento con le deroghe previste

Il legislatore ha introdotto una disciplina di coordinamento tra APE sociale e deroghe all’adeguamento, stabilendo che:

  • la condizione di beneficiario di APE sociale prevale sulle eventuali esclusioni dall’adeguamento;
  • di conseguenza, il lavoratore è soggetto all’incremento dei requisiti, anche se svolge attività gravose o usuranti.

Questo principio evita sovrapposizioni di benefici e garantisce uniformità applicativa.

Personale comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Un regime specifico è previsto per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, caratterizzato da requisiti pensionistici storicamente differenziati rispetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Incrementi aggiuntivi dei requisiti

La legge di Bilancio 2026 introduce, oltre all’adeguamento ordinario, incrementi aggiuntivi dei requisiti pensionistici per tali categorie.

In particolare:

  • incremento di 1 mese nel 2028;
  • incremento ulteriore di 1 mese nel 2029;
  • incremento ulteriore di 1 mese a decorrere dal 2030.

Questi incrementi si sommano a quelli derivanti dall’adeguamento alla speranza di vita, determinando un progressivo avvicinamento ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori.

Decorrenza e modalità applicative

Per il biennio 2027-2028:

  • i requisiti pensionistici sono incrementati:

    • di 1 mese nel 2027;

    • di 3 mesi nel 2028;

  • tali incrementi si applicano sia ai requisiti anagrafici sia a quelli contributivi.

Restano inoltre applicabili le disposizioni sulla finestra mobile e le specifiche regole previste per il personale del comparto.

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