Cessioni tra i redditi diversi

Pubblicato il 24 settembre 2007

La Cassazione, con la sentenza n. 17820 del 2007, entra nel merito della tassazione delle plusvalenze dell’azienda ceduta stabilendo che nella circostanza in cui un soggetto vendesse l’unica azienda che aveva precedentemente concesso in locazione, l’eventuale plusvalenza derivata dovrà essere tassata come reddito diverso. Non rileva la circostanza che prima del trasferimento dell’attività il titolare abbia gestito o meno l’azienda. 

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