L’Agenzia delle Entrate interviene sul regime delle Controlled Foreign Companies (CFC), aggiornando i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’importo dovuto in caso di esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR.
La risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026 si inserisce nel solco delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 84/2025, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle società estere controllate.
La riformulazione del comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR ha ridefinito i criteri per valutare la tassazione effettiva minima delle entità estere controllate.
In particolare, la norma stabilisce che il livello minimo di imposizione, pari al 15%, si considera rispettato qualora il soggetto controllante residente versi un importo corrispondente al 15% dell’utile contabile netto realizzato dalla controllata estera.
Tale meccanismo si pone in linea con i principi della direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD), rafforzando gli strumenti di contrasto ai fenomeni di delocalizzazione dei redditi verso giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2026, prot. 106520, ha chiarito che il versamento dell’importo dovuto deve essere effettuato:
Ne consegue che l’adempimento si inserisce nel calendario fiscale ordinario, senza introdurre scadenze specifiche.
La novità operativa introdotta dalla risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026 riguarda la ridenominazione dei codici tributo già istituiti con la precedente risoluzione n. 64/E del 18 dicembre 2024.
L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le denominazioni alla nuova formulazione della norma, senza tuttavia modificare la struttura dei codici stessi.
Nel dettaglio, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
La risoluzione 15/E/2026 chiarisce espressamente che restano invariate le modalità di compilazione del modello F24 già fornite con la risoluzione n. 64/E del 2024.
Pertanto, gli operatori devono continuare a fare riferimento alle istruzioni già note, limitandosi ad adottare le nuove denominazioni dei codici tributo.
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