Cig flessibile anche per il settore edile

Pubblicato il 21 novembre 2009

Oggetto della circolare n. 116 del 20 novembre 2009, a firma dell’Inps, è la modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria nel settore dell’edilizia e affini. Nel documento si legge che anche in questo ambito vanno applicati i criteri che sono stati definiti per la Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) nell’industria: cioè, il criterio flessibile per il calcolo dei limiti alla durata della cassa integrazione guadagni.

Come precisato nella precedente circolare n. 58/2009, con cui sono stati modificati i criteri di computo delle settimane in favore delle imprese industriali, anche in caso di intervento nel settore edile e affini, il termine 3 o 12 mesi può essere computato non più avuto riguardo ad un’intera settimana di calendario, ma con riferimento alle singole giornate di sospensione del lavoro. Dunque, si considera usufruita una settimana di cassa integrazione una volta raggiunti sei giorni di sospensione, oppure cinque nel caso di settimana corta.

L’estensione della nuova modalità di calcolo dei limiti temporali anche alle imprese edili è una assoluta novità e l’Inps precisa che il conteggio dei limiti temporali di cui alla legge n. 427/75, va effettuato tenendo conto dei singoli giorni usufruiti ai fini della Cig, ma limitatamente ai casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, di riduzione di commesse o di ordini da parte di enti appaltanti o committenti a causa di "crisi aziendale" che comporta una contrazione del ciclo produttivo.

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