Cig in costanza di rapporto di lavoro, in arrivo nuovo decreto

Pubblicato il 25 agosto 2022

E’ in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto n. 142 del 2 agosto 2022 con cui il Ministero del lavoro integra la normativa in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, con riferimento ai progetti formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori.

Vediamo di che si tratta.

Datori di lavoro destinatari

Per fronteggiare nell'anno 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro possono richiedere un ulteriore periodo di Cig per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il prossimo 31 dicembre.

Dette disposizione si applica a:

Condizioni, durata e caratteristiche dell’intervento di integrazione salariale

Condizione necessaria per i datori di lavoro sopra elencati è il raggiungimento del limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale; il nuovo periodo può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra il 22 marzo 2022 e il 31 dicembre 2022.

Assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali

Sempre per fronteggiare nell'anno 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro fino a 15 dipendenti che operano in determinati settori possono inoltre richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale, comprensivo di contribuzione figurativa/correlata, per un massimo di otto settimane da fruire entro il 31 dicembre 2022.

Destinatari sono i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali che operano nei settori del turismo, della ristorazione, di intrattenimento, distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di proiezione cinematografica o parchi divertimenti e tematici che non possono accedere ad ulteriori periodi di assegno di integrazione salariale.

La deroga opera esclusivamente con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti, fermi restando quindi gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale.

Le novità del decreto

I beneficiari di integrazioni salariali straordinarie devono dunque partecipare a iniziative formative o di riqualificazione per il reinserimento lavorativo, non essendo più previste misure straordinarie di sostegno al reddito scollegate da politiche attive e da formazione e riqualificazione.

Il decreto in esame definisce le modalità di attuazione, prevedendo che i progetti i formativi devono individuare i fabbisogni dei lavoratori in base alla riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per sviluppare competenze che ne agevolino il riassorbimento nella stessa realtà aziendale.

Le competenze già possedute, invece, sono valorizzate attraverso delle valutazioni in ingresso che personalizzino i percorsi non per materie da studiare ma per cose da saper fare.

Alla fine del percorso è rilasciata un'attestazione di trasparenza, una sorta cioè di certificazione dei risultati di apprendimento utile anche per il conseguimento di una qualificazione di livello europeo EQF 3 o 4.

I progetti possono essere cofinanziati dalle Regioni o dai fondi paritetici interprofessionali (in tale ultimo caso, attingendo dallo 0,30% della contribuzione obbligatoria dei lavoratori dipendenti per la formazione continua).

Le sanzioni

Sussistendo un preciso obbligo del lavoratore di partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione, il mancato adempimento, non dovuto a malattia, infortuni, servizio civile, gravidanza, gravi motivi familiari, limitazioni legali della mobilità personale o cause di forza maggiore, è sanzionato dal D.M. n. 140 del 2 agosto 2022 (in attesa di pubblicazione) con decurtazioni progressive direttamente proporzionali alla percentuale di assenza.

La mancata partecipazione tra il 25% e il 50% delle ore complessive comporta il taglio di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs, Fis e prestazioni di altri fondi bilaterali), ferma restando comunque la sanzione minima della decurtazione di una mensilità del trattamento.

Se la mancata partecipazione supera il 50% e arriva all'80%, la decurtazione sale fino alla metà delle mensilità; oltre  l'80% è prevista la decadenza dall'integrazione salariale.

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