CIGS. Accordo in sede istituzionale entro il 31 dicembre 2015

Pubblicato il 10 aprile 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 12 dell’8 aprile 2015, è tornato sulla questione relativa al trattamento di CIGS che, ai sensi dell'art. 3, Legge n. 223/1991, è concesso ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ricorda la circolare che il suddetto articolo è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2016, dall'articolo 2, comma 70, Legge n. 92/2012, per cui entro il 2015 devono essersi perfezionati i requisiti per l'ammissione al trattamento in questione.

Conseguentemente, entro la data del 31 dicembre 2015, è necessario che sia stato stipulato l'accordo in sede istituzionale, che preveda l'inizio delle sospensioni ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'articolo 3 in questione entro la medesima data e sia, altresì, presentata l’istanza di ammissione al trattamento, a prescindere dai termini di presentazione dell'istanza previsti nel D.P.R. n. 218/2000.

Il Ministero del Lavoro, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 3 citato, emanerà il decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell'anno 2015 che potrà anche protrarsi nell'anno 2016, in virtù degli accordi già sottoscritti.
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