L’INPS, con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026, fornisce un quadro riepilogativo organico delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di sostegno al reddito e di tutela delle famiglie operative nell'anno 2026.
La circolare richiama e coordina gli interventi normativi introdotti dal decreto ex ILVA (decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180), dalla legge per la semplificazione (legge 2 dicembre 2025, n. 182) e dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme delle misure e un corretto presidio delle risorse finanziarie.
Il decreto ex ILVA (decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180) è in vigore dal 2 dicembre 2025.
L’articolo 4 autorizza una misura di integrazione del trattamento economico in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi di Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel corso degli anni 2025 e 2026.
L’intervento è finalizzato a garantire un rafforzamento del sostegno al reddito dei lavoratori interessati e può essere utilizzato anche per il finanziamento di attività di formazione professionale, con particolare riferimento a quelle funzionali alla gestione delle operazioni di bonifica.
A tal fine, è autorizzata una spesa complessiva nel limite massimo di 8,6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l’anno 2026, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e secondo le modalità attuative previste dalla normativa di riferimento.
L'INPS, con la circolare n. 1/2026, illustra le modifiche introdotte dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con specifico riferimento agli ammortizzatori sociali (art. 22, comma 1, L. n. 182/2025).
È inserito il comma 2-bis all’articolo 8 del decreto legislativo n. 148/2015, che prevede l’obbligo, per il lavoratore percettore di integrazione salariale che svolga attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento, di darne immediata comunicazione anche al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento, oltre che all’INPS.
Dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge n. 182/2025, la comunicazione preventiva deve pertanto essere resa sia all’INPS territorialmente competente sia al datore di lavoro, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione (art. 8, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 148/2015).
L'INPS rinvia a successivo atto di prassi per gli effetti applicativi della modifica.
L'INPS, con la circolare n. 1/2026, riepiloga le misure di cui all’articolo 1, commi da 165 a 168 e da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Aree di crisi industriale complessa
Il comma 165 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede lo stanziamento di ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzate alla prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Le risorse sono destinate al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga, nell’ambito dei piani di recupero occupazionale previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate è demandata a un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa autorizzati, la disposizione affida all’INPS le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure in esame, prevedendo l’obbligo di informativa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.
Per i profili applicativi e operativi, la norma rinvia all’emanazione del citato decreto interministeriale, cui seguiranno specifiche indicazioni di prassi.
Esonero dal contributo addizionale CIGS
È prorogato per il 2026 l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive in CIGS situate in aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 166, L. n. 199/2025), per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi.
CIGS per cessazione di attività
La legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della CIGS per cessazione di attività prorogando, anche per il 2026, le misure già previste dall’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (art. 1, commi 167 e 172).
In primo luogo (comma 167), è confermata la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 per un periodo massimo di dodici mesi nell’anno 2026, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento resta concedibile in deroga ai limiti di durata e ai requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo n. 148/2015 ed è erogato dall’INPS con modalità di pagamento diretto, che cura anche il monitoraggio della spesa.
È inoltre prorogata (comma 172), per l’anno 2026, la misura rivolta ai datori di lavoro che, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, presentino concrete prospettive di cessione dell’azienda con conseguente riassorbimento dei lavoratori di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109/2018. In tali ipotesi può essere autorizzato, per l’anno 2026, previo accordo in sede governativa, un ulteriore periodo di CIGS di durata massima pari a 6 mesi, non prorogabile, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
Integrazione CIGS gruppo ILVA
È prorogata per il 2026 l’integrazione del trattamento CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA (art. 1, comma 168, L. n. 199/2025; art. 1-bis, D.L. n. 243/2016), nel limite di 19 milioni di euro.
La misura consiste in un’integrazione del trattamento economico in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA interessati dall’avvio o dalla proroga di interventi di CIGS nel corso dell’anno. L’integrazione può essere utilizzata anche a sostegno di iniziative di formazione professionale connesse alle attività di bonifica.
Lavoratori socialmente utili
Le convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 169, legge n. 199/2025).
Restano ferme le indicazioni già fornite in materia con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016. L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori per l’anno 2026 sarà definito con successiva circolare.
Settore call center
La legge di Bilancio 2026 conferma, anche per l’anno 2026, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015 (art. 1, comma 170).
Le risorse stanziate ammontano a 20 milioni di euro e sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento è rivolto alle imprese del settore che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che abbiano occupato più di 50 dipendenti nel semestre precedente.
L’indennità può essere richiesta, in via prioritaria, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 2025, n. 45.
La misura, concessa in deroga alla disciplina ordinaria in materia di integrazione salariale straordinaria, consiste in un’indennità di importo pari al trattamento massimo di CIGS, riconoscibile per un periodo massimo di dodici mesi. L’erogazione è subordinata all’adozione di specifici decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individuano l’impresa beneficiaria, la durata dell’intervento e le modalità di pagamento.
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro indennizzati sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura della pensione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 148/2015.
Imprese di rilevanza strategica nazionale
La legge di Bilancio 2026 conferma la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore delle imprese di interesse strategico nazionale che occupano almeno 1.000 lavoratori e risultano impegnate in processi di riorganizzazione aziendale complessi non ancora conclusi (art. 1, comma 171, L. n. 199/2025).
L’intervento è subordinato a una specifica domanda del datore di lavoro ed è autorizzato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in deroga ai limiti di durata previsti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. Il trattamento si colloca in continuità con le tutele già riconosciute, con finalità di salvaguardia occupazionale e di conservazione delle competenze.
L’ulteriore periodo di CIGS può essere riconosciuto fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il rispetto del tetto di spesa è monitorato dall’INPS, che non prende in esame ulteriori domande in caso di esaurimento delle risorse.
La durata massima dell’intervento è pari a 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà e a 6 mesi per la causale di crisi aziendale.
Processi riorganizzativi complessi
È elevato a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il limite di spesa per la proroga della CIGS ex art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (art. 1, comma 173, L. n. 199/2025).
Nel corso del 2026 continuano a trovare applicazione ulteriori misure di sostegno al reddito, già previste dall’ordinamento, destinate a specifiche platee di lavoratori.
Aziende sequestrate o confiscate
È confermato, alle medesime condizioni, per il 2026 il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria (art. 1, D.Lgs. n. 72/2018).
La misura, concedibile per una durata massima di 12 mesi, è finanziata nel limite di 8,7 milioni di euro per l’anno 2026, a seguito dell’incremento disposto dal decreto-legge n. 92/2025. Il trattamento, di importo pari all’integrazione salariale, è concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed erogato dall’INPS esclusivamente con modalità di pagamento diretto, che cura anche il monitoraggio della spesa.
Accordi di transizione occupazionale
Continua ad applicarsi la disciplina strutturale dell’articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015, che consente, al termine di interventi di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, il riconoscimento di un ulteriore periodo di integrazione salariale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.
Il trattamento può essere concesso, in deroga ai limiti ordinari di durata, per un periodo massimo di 12 mesi, non prorogabili, in favore dei datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Gruppi di imprese di grandi dimensioni
Resta operativa anche per il 2026 la misura introdotta dall’articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, rivolta alle imprese appartenenti a gruppi che occupano complessivamente almeno 1.000 lavoratori sul territorio nazionale e che abbiano sottoscritto uno specifico accordo quadro di programma con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le amministrazioni competenti.
In presenza di tali presupposti, su richiesta delle imprese interessate, può essere autorizzato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali un ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, in via eccezionale e in deroga ai limiti ordinari di durata, in continuità con gli ammortizzatori sociali già fruiti.
L’intervento è riconoscibile fino al 31 dicembre 2027 ed è finanziato entro limiti di spesa pari a 31,3 milioni di euro per il 2026.
Anticipazione NASpI
La legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina dell’anticipazione NASpI, prevedendo il superamento dell’erogazione in unica soluzione. La prestazione è ora corrisposta in due rate: una prima quota pari al 70% dell’importo complessivo e una seconda quota pari al 30%, erogata al termine del periodo teorico di fruizione della NASpI e comunque entro 6 mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione e dell’assenza di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma 176, L. n. 199/2025; art. 8, D.Lgs. n. 22/2015).
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
Sono modificati i requisiti di accesso all’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Il requisito reddituale è fissato in un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.
Per i soli attori cinematografici e dell’audiovisivo, il requisito contributivo è soddisfatto anche con 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente o con 30 giornate complessive nei due anni precedenti la domanda (art. 1, comma 840, L. n. 199/2025; D.Lgs. n. 175/2023).
Tutela della genitorialità
È esteso da 12 a 14 anni il limite temporale entro il quale è possibile fruire del congedo parentale e del relativo prolungamento. La modifica si applica sia ai casi di nascita sia alle adozioni e agli affidamenti (art. 1, comma 219, L. n. 199/2025; D.Lgs. n. 151/2001).
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