Legge di Bilancio 2026: aggiornamenti su congedi parentali e malattia del figlio
Pubblicato il 15 gennaio 2026
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La legge di Bilancio 2026 introduce, in via strutturale, rilevanti modifiche al Testo Unico sulla maternità e paternità relativamente alla disciplina sui congedi parentali e sul congedo per malattia del figlio.
Quanto al congedo parentale, il comma 219, art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, innalza il limite di età del figlio, utile all’esercizio dell’astensione dal lavoro, da dodici a quattordici anni di età.
Per i genitori adottivi e affidatari/collocatari, la fruizione è ammessa entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, sempreché quest’ultimo non abbia compiuto la maggiore età. Tutto invariato, invece, sul regime dell’indennità ex art. 34, già oggetto di recente rivisitazione, con gli incrementi intervenuti dal 2023 al 2025.
Sul congedo per malattia del figlio, il comma 220, art. 1, modifica l’art. 47, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, innalzando il limite massimo di età da otto a quattordici anni e raddoppia i giorni disponibili per l’assistenza dei figli di età superiore a tre anni.
Dal 1° gennaio 2026, infatti, fino ai tre anni di età del figlio la fruizione resta alternativa tra i genitori, mentre per i figli tra tre e quattordici anni ciascun genitore potrà richiedere, in via alternativa, fino a dieci giorni lavorativi l’anno.
Infine, il comma 221 introduce il comma 2-bis, all’art. 4, T.U., consentendo di prolungare le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per congedi fino al compimento del primo anno di età del bambino.
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