Cirio Bond. Senza la completa informazione dei rischi la banca risponde dei danni subiti dal risparmiatore

Pubblicato il 25 gennaio 2014 Se la banca non fornisce al cliente una completa informazione sui rischi dell'investimento quali, in particolare, la circostanza che il titolo venga emesso da una società straniera priva di adeguate garanzie patrimoniali o che la vendita avvenga senza l'indicazione del rating, l'eventuale danno subito dal risparmiatore deve essere risarcito dalla prima.

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1511 del 24 gennaio 2014 e con cui è stato respinto il ricorso di un istituto di credito contro la decisione con cui la Corte d'appello lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti da un risparmiatore che aveva investito su dei titoli Cirio Bond quando l'intermediario stesso, al momento della sottoscrizione dell'investimento, non era a conoscenza dell'offering circular ed aveva, per contro, negoziato i detti titoli ritenendoli come a "basso rischio".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy