Cirio Bond. Senza la completa informazione dei rischi la banca risponde dei danni subiti dal risparmiatore

Pubblicato il 25 gennaio 2014 Se la banca non fornisce al cliente una completa informazione sui rischi dell'investimento quali, in particolare, la circostanza che il titolo venga emesso da una società straniera priva di adeguate garanzie patrimoniali o che la vendita avvenga senza l'indicazione del rating, l'eventuale danno subito dal risparmiatore deve essere risarcito dalla prima.

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1511 del 24 gennaio 2014 e con cui è stato respinto il ricorso di un istituto di credito contro la decisione con cui la Corte d'appello lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti da un risparmiatore che aveva investito su dei titoli Cirio Bond quando l'intermediario stesso, al momento della sottoscrizione dell'investimento, non era a conoscenza dell'offering circular ed aveva, per contro, negoziato i detti titoli ritenendoli come a "basso rischio".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy