Unilaterale sospensione interessi Clausola nulla

Pubblicato il 27 luglio 2016

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un risparmiatore, volto a rilevare la nullità di una clausola predisposta unilateralmente dalla Banca, che attribuiva alla stessa la potestà di sospendere l’erogazione degli interessi.

La Suprema Corte, in particolare, censura la decisione dei giudici territoriali, laddove gli stessi non avevano verificato se detta clausola – fortemente penalizzante la posizione negoziale del risparmiatore - fosse stata negoziata separatamente ed effettivamente tra le parti.

La Corte d’appello, sul punto si era infatti limitata ad affermare che per l’alea implicita nella tipologia di contratto in oggetto – che garantiva al risparmiatore/investitore un saggio di interesse pacificamente superiore al tasso legale ed a quello delle obbligazioni emesse da società o enti di indiscussa solidità - non fosse possibile ipotizzare alcuno squilibrio tra le posizioni dei contraenti, derivante dalla sola riserva di non corrispondere gli interessi nell'ipotesi di verificazione di determinati eventi preventivamente descritti, anche con riguardo alle fonti deputate ad acclararne la verificazione.

Alterazione sinallagma contrattuale da verificare

Trattasi – secondo gli ermellini – di motivazione del tutto apodittica, che non consente di verificare la reale volontà delle parti, né la capacità della suddetta clausola di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore della parte predisponente.

Nessuna attenzione è stata nella specie riservata all’entità del maggior saggio di interesse corrisposto dalla banca a fronte del suo profitto imprenditoriale, connesso al regolare andamento del titolo. Così come nessuna attenzione è stata accordata alle eventuali conseguenze della clausola in caso di default dell’emittente.

In particolar modo – conclude la Corte con sentenza n. 15408 del 26 luglio 2016 – a fronte di una siffatta clausola, che attribuisce in questa ultima ipotesi l’unilaterale potestà di sospendere l’erogazione degli interessi, andava verificata l’esistenza di un eventuale meccanismo di riduzione degli stessi e/o di facoltizzazione del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale.

 

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