Clausole arbitrali: impossibile il ricorso al giudice

Pubblicato il 19 aprile 2010 L’inserimento, in un contratto stipulato tra due parti, della clausola per la quale si stabilisce che in caso di disaccordo sull’applicazione del negozio giuridico la questione si intende rimessa ad un collegio arbitrale, indica la volontà dei contraenti di ricorrere ad un arbitrato rituale.
Lo ha stabilito la pronuncia del 19 marzo scorso del tribunale di Cassino il quale ha osservato come la scelta delle parti dell’arbitrato rituale porta queste a riconoscere il lodo pronunciato al pari di una sentenza. Diversamente con l’arbitrato irrituale la determinazione degli arbitri viene considerata alla stregua di un accordo stretto tra le parti.
Per distinguere tra i due casi è necessario rifarsi alla volontà delle parti espressa nel contratto che si trae dalla clausola inserita: qualora venga indicato che le parti “si impegnano a rimettere la questione ad un collegio arbitrale” non vi è dubbio che esse hanno inteso scegliere come regola, per la risoluzione delle questioni, l’arbitrato e non la via giudiziaria.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Chimica pmi Confapi - Ipotesi di accordo del 23/2/2026

27/02/2026

Chimica pmi Confapi. Rinnovo Ccnl

27/02/2026

CCNL Metalmeccanica industria - Accordo welfare del 23/2/2026

27/02/2026

Ccnl Metalmeccanica industria. Welfare

27/02/2026

Scarso rendimento e malattia simulata: licenziamento legittimo

27/02/2026

DDL caregiver: nuove tutele in arrivo per le famiglie

27/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy