Cndcec, Check list "Ecobonus", "Sismabonus" e "Bonus ristrutturazioni"

Pubblicato il 27 gennaio 2022

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato sul proprio sito tre check list, che forniscono una guida per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità, in relazione agli interventi che fruiscono dell'ecobonus, del sismabonus e del bonus ristrutturazioni.

I tre documenti, scaricabili gratuitamente in versione editabile, costituiscono strumenti molto utili per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto di conformità da parte dei professionisti.

Legge di bilancio 2022, prorogato l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus ristrutturazioni"

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, nel recepire le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. decreto "Antifrodi", abrogato dall'art. 1, comma 41, della legge di bilancio, ma i cui effetti sono stati fatti salvi), ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni, la Manovra finanziaria 2022, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso anche alle detrazioni edilizie ordinarie - tra cui l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus ristrutturazioni" - l'obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

E’ da ricordare che per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l'obbligo del visto e dell'asseverazione è stato previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Decreto Antifrode, novità visto di conformità del professionista

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto di conformità è tenuto ad attestare di aver eseguito i necessari controlli.

Attraverso l'apposizione del visto, il legislatore ha inteso garantire, ai contribuenti assistiti, la corretta esecuzione degli adempimenti e, all'Amministrazione finanziaria, la possibilità di selezionare posizioni da controllare; l'obiettivo è, naturalmente, quello di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Prima del decreto Antifrode, il visto veniva richiesto solo per il Superbonus 110% e solo nel caso si optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

La novità più rilevante del DL Antifrode riguarda l'estensione del visto di conformità anche agli incentivi differenti dal Superbonus 110%, ma solo qualora il contribuente optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Viceversa, qualora lo stesso decidesse di detrarre la spesa dall'IRPEF, non si avrebbe bisogno dell'apposizione del visto.

Pertanto, il visto serve ora per gli interventi che ricadono nel:

Non occorre, invece, per il bonus verde e per il bonus mobili e idrico.

Check list commercialisti, monito

Le nuove check list per ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni si aggiungono a quella sul bonus facciate del 3 dicembre 2021 e a quelle sul Super-ecobonus e Super-sismabonus del 19 aprile 2021, per le quali è in programma un prossimo aggiornamento.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti sottolinea come tutte le check list rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.

Spetta, infatti, esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

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