Cndcec: domicilio digitale all’INI-PEC anche per l’Elenco Speciale

Pubblicato il 15 settembre 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato in data 12 settembre 2025 il pronto ordini n. 91/2025, con il quale ha fornito un chiarimento ufficiale a seguito di un quesito posto dall’Ordine di Napoli. Il tema affrontato riguarda la trasmissione all’INI-PEC dell’indirizzo di domicilio digitale degli iscritti all’Elenco Speciale. Si tratta di un documento che non introduce nuove disposizioni, ma conferma e ribadisce orientamenti già in precedenza assunti dal Consiglio Nazionale, rafforzandone la portata applicativa.

Il contesto normativo

La questione trova fondamento nell’articolo 16, comma 7 del Decreto legge n. 185/2008, il quale stabilisce l’obbligo per tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare al proprio Ordine o Collegio l’indirizzo di posta elettronica certificata. Su questa base, anche i soggetti che figurano in elenchi speciali, come ad esempio i commercialisti iscritti con particolari limitazioni, sono tenuti a rispettare tale obbligo. L’Ordine, una volta ricevuto il dato, deve provvedere a trasmetterlo al registro nazionale INI-PEC.

Trasmissione del domicilio digitale all’INI-PEC

Il CNDCEC, attraverso il PO n. 91/2025, ha chiarito in maniera esplicita che gli Ordini territoriali devono trasmettere all’INI-PEC anche gli indirizzi di posta elettronica certificata degli iscritti all’Elenco Speciale, senza alcuna distinzione rispetto agli altri professionisti. Il Consiglio ha richiamato, a sostegno di questa posizione, una FAQ pubblicata sul portale INI-PEC, che ribadisce come l’indirizzo comunicato all’Ordine debba essere obbligatoriamente inserito nel registro nazionale.

Inoltre, è stato ricordato che già in passato, con il PO n.152/2010, era stato affermato l’obbligo per gli appartenenti all’Elenco Speciale di comunicare il proprio indirizzo PEC. Con il nuovo documento, il Consiglio Nazionale non fa che confermare e rafforzare questo principio, sottolineando la necessità di un’applicazione uniforme della disciplina.

In sintesi, il messaggio è chiaro: tutti i professionisti iscritti, compresi quelli dell’Elenco Speciale, devono disporre di un domicilio digitale valido, che l’Ordine ha l’obbligo di trasmettere all’INI-PEC. Questo garantisce maggiore certezza giuridica, trasparenza e tracciabilità nelle comunicazioni ufficiali tra professionisti, cittadini e Pubblica Amministrazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli - Versamento contributi il 16 settembre 2025

15/09/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi al vaglio della Camera

15/09/2025

Modello 770/2025 semplificato: scadenza 30 settembre per i piccoli datori di lavoro

15/09/2025

Cassazione: revoca dimissioni valida anche in periodo di prova

15/09/2025

Fondazioni: operazioni straordinarie affidate all’autonomia statutaria

15/09/2025

CPB 2025-2026: come funziona e regole chiave

15/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy