Cndcec e Confindustria pubblicano le linee guida sul “Patrimonio Netto”

Pubblicato il 21 dicembre 2017

A seguito delle novità in materia di bilancio introdotte dal Dlgs n. 139/2015, che hanno inciso anche sulla classificazione e sul contenuto del patrimonio netto, Confindustria ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti hanno emanato un documento congiunto dal titolo “Patrimonio netto”, che commenta gli orientamenti contabili dell'Oic e ne illustra i profili fiscali e giuridici.

Si tratta del secondo approfondimento elaborato dal gruppo di studio dell'area principi contabili e di valutazione del Cndcec, in collaborazione con Confindustria, che segue la pubblicazione del primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” del marzo 2017, in tema di novità in materia di bilancio.

Obiettivo del documento in argomento, oltre a quello di dare continuità al precedente, è di sviluppare tematiche contabili contenute nelle disposizioni civilistiche e nei principi contabili nazionali in modo coordinato con i connessi riflessi amministrativi, societari e fiscali, al fine di aiutare gli operatori (dopo le novità sulle voci di patrimonio netto in vigore dall'1/1/2016), nella corretta redazione del bilancio di esercizio.

In particolare, nella sezione del contributo dedicata al patrimonio netto, vengono analizzati gli impatti che, su tale posta di bilancio, hanno avuto le recenti novità, quali:

Aumenti di Capitale: prima dell'iscrizione nel Registro Imprese rilevati in “altre riserve”

Relativamente alla posta del “capitale”, il documento congiunto parte dall'analizzare le differenti tipologie di aumenti, che possono classificarsi in reale, gratuito o misto, proponendo le relative registrazioni contabili. Non vengono esaminati i casi di aumento mediante conferimenti non monetari, mentre vengono trattati quelli relativi alla rinuncia dei crediti e alla conversione dei prestiti obbligazionari, oltre che i casi di riduzione.

Si specifica ulteriormente che: il Codice civile vieta di menzionare negli atti della società l'aumento di capitale fino al momento dell'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese. A tal proposito, il principio contabile Oic 28 prevede che gli importi sottoscritti siano rilevati nella voce “Altre riserve, distintamente indicate”.

Nel caso in cui l'aumento sia scindibile (ossia l’aumento di capitale è effettuato nei tempi definiti dalla delibera anche in assenza di una integrale sottoscrizione), allora si può utilizzare il sottoconto “Versamenti in conto aumento del capitale sociale” girato, al momento dell’iscrizione nel RI, nel Capitale sociale.

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