Iperammortamento: interpretazione della disciplina agevolativa

Pubblicato il 12 marzo 2020

Oggetto della consulenza giuridica fiscale n. 909-10/2019 richiesta da un Ordine Territoriale dei dottori commercialisti è l’interpretazione della disciplina del cosiddetto “iperammortamento” (art. 1, commi da 60 a 65, Legge n. 145/2018).

La DRE Emilia Romagna ha fornito, pertanto, alcuni chiarimenti relativamente al calcolo degli iperammortamenti.

In particolare, nella richiesta di consulenza giuridica pubblicata sul sito CNDCEC vengono formulati tre quesiti che riguardano:

Iperammortamento, agevolazione anche per gli acconti corrisposti in esercizi precedenti

Relativamente al primo quesito, secondo l’Ordine interpellante, non essendo previsto dalla legge che per gli acconti corrisposti in esercizi precedenti possa non essere riconosciuta l'agevolazione dell'iperammortamento, l'acquirente potrà beneficiare dell'iperammortamento anche sugli acconti pagati negli esercizi 2016 e 2017.

Infatti, poiché l’articolo 1, comma 60, della Legge n. 145/2018 dispone che per beneficiare dell'iperammortamento per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2020 è necessario versare un acconto almeno pari al 20%, entro il 31 dicembre 2019, ad avviso dell’Ordine sembra corretto ritenere che anche gli acconti versati in esercizi precedenti (2016 e/o 2017 e/o 2018), pagati, pertanto, entro il 31.12.2019, unitamente alla sottoscrizione dell'ordine presso il fornitore, possano beneficiare dell'agevolazione, applicando le regole in vigore per l'agevolazione nell'esercizio 2019.

La DRE, richiamando quanto già specificato nella circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, ritiene che per gli investimenti per i quali sono stati pagati acconti pari al 20% e con ordini antecedenti al 2019 dovrebbero applicarsi le regole previste dalla Legge n. 205/2017.

Si ricorda che proprio la Legge di Bilancio 2018, prorogando anche l'agevolazione dell’iperammortamento, dispone che la maggiorazione del 150% si applica pure agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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