Cndcec. Obblighi anticorruzione anche per ordini professionali

Pubblicato il 29 ottobre 2015

Il Cndcec, con informativa n. 82 del 27 ottobre 2015, richiama l'attenzione sulla sentenza del Tar del Lazio, n. 11391/2015, che ha respinto il ricorso promosso dal Consiglio nazionale forense e da altri Consigli dell’ordine degli avvocati contro alcune delibere dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), le quali hanno sostenuto l'applicazione della Legge n. 190/12 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - agli Ordini e ai Collegi professionali.

I giudici hanno affermato come tali entità, in quanto rientranti nel novero degli Enti pubblici non economici, fossero soggette alla normativa riguardante gli obblighi e gli adempimenti anticorruzione.

Prevedere l’esenzione solo in favore di alcuni enti pubblici non economici, rispetto alla generalità della categoria e rispetto a tutti gli altri enti pubblici, dall’osservanza degli obblighi anticorruzione, comporterebbe la lesione del principio di cui all’articolo 3 della Costituzione.

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