Cndcec, requisiti dei corsi per la formazione equipollente commercialisti/gestori crisi sovraindebitamento

Pubblicato il 12 aprile 2018

Con nota informativa n. 31/2018, il Cndcec comunica che in virtù dell’equipollenza tra la formazione dei commercialisti e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento, per assolvere all’obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi (40 ore complessive) è possibile partecipare a corsi di formazione:

I corsi possono essere organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC, dalle Scuole di Alta Formazione e non richiedono la preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Gli Ordini territoriali dovranno rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo da cui risulti, oltre al numero di ore di effettiva partecipazione e a quello dei crediti formativi conseguiti:

Nella nota, si ricorda che a disciplinare l’equipollenza è il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei commercialisti, approvato dal Cndcec e pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia il 31 gennaio 2018.

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