Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto ordine n. 99/2025, pubblicato in data 30 ottobre 2025, ha fornito un chiarimento interpretativo di rilievo in materia di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale e partecipazione al voto alle elezioni ordinistiche.
Il documento nasce in risposta a un quesito presentato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, volto a definire se un iscritto, sospeso per non aver comunicato il proprio domicilio digitale, possa sanare la propria posizione entro un determinato termine ed essere, conseguentemente, ammesso a esercitare il diritto di voto nelle consultazioni elettorali dell’Ordine.
L’obbligo di comunicare il domicilio digitale al proprio Ordine professionale rappresenta un adempimento ormai strutturale nella disciplina delle professioni ordinistiche, introdotto con finalità di trasparenza amministrativa e semplificazione delle comunicazioni ufficiali tra professionisti, pubbliche amministrazioni e clienti.
Tale obbligo trova fondamento nell’articolo 16, comma 6, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che impone ai professionisti iscritti in albi o elenchi di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) — oggi definito “domicilio digitale” — da comunicare all’Ordine di appartenenza per l’inserimento nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).
Successivamente, il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto il comma 7-bis al medesimo articolo 16, prevedendo una specifica sanzione per gli iscritti inadempienti. In base a tale disposizione, qualora il professionista non provveda alla comunicazione del proprio domicilio digitale nonostante la diffida ad adempiere da parte dell’Ordine, quest’ultimo è tenuto a disporre la sospensione dall’esercizio della professione.
La sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale ha natura amministrativa e durata indeterminata: essa permane fino a quando l’iscritto non regolarizza la propria posizione, comunicando un domicilio digitale valido. La misura, pertanto, non è qualificabile come sanzione disciplinare, bensì come conseguenza automatica dell’inadempimento di un obbligo legale che incide sull’operatività del professionista e sulla sua partecipazione agli atti dell’Ordine.
Il legislatore ha previsto tale meccanismo al fine di garantire la reperibilità telematica del professionista, elemento essenziale per la validità delle comunicazioni ufficiali e per l’efficace funzionamento dei rapporti tra iscritti, Ordini professionali e pubbliche amministrazioni.
Nel PO n. 99/2025, il CNDCEC ha ritenuto che la sospensione disposta per la mancata comunicazione del domicilio digitale debba essere ricondotta, sotto il profilo giuridico e funzionale, alla stessa categoria delle sospensioni per morosità contributiva, disciplinate dall’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 139 del 2005.
Entrambe le fattispecie, infatti, presentano caratteri comuni:
Sulla base di tali considerazioni, il CNDCEC ha individuato un criterio di interpretazione analogica applicabile alla materia elettorale. L’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 139/2005, infatti, prevede che gli iscritti sospesi per morosità possano partecipare alle elezioni ed esercitare il diritto di voto qualora abbiano sanato la loro posizione entro il termine per la presentazione delle liste elettorali.
Poiché la sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale è stata introdotta successivamente alla promulgazione del decreto istitutivo dell’Ordine, essa non è espressamente contemplata nel regime elettorale vigente. Tuttavia, secondo il CNDCEC, la ratio legis sottesa all’articolo 20 – ossia favorire la partecipazione democratica dei professionisti regolarmente iscritti che abbiano sanato la propria posizione entro i termini previsti – può essere estesa per analogia anche ai soggetti sospesi per mancata comunicazione del domicilio digitale.
Ne consegue che il professionista, inizialmente sospeso per tale motivo, può essere riammesso all’elettorato attivo e passivo qualora comunichi all’Ordine il proprio domicilio digitale entro il termine stabilito per la presentazione delle liste elettorali. In tal caso, la sospensione si intende revocata con effetto immediato, consentendo all’iscritto di partecipare a pieno titolo alle operazioni elettorali.
Attraverso questa interpretazione, il Consiglio nazionale ha perseguito un duplice obiettivo:
Il Pronto ordini n. 99/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili assume particolare rilievo applicativo per gli Ordini territoriali, chiamati a gestire in modo uniforme le situazioni di sospensione legate alla mancata comunicazione del domicilio digitale, soprattutto in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi istituzionali.
La posizione espressa dal CNDCEC consente di affermare che:
Dal punto di vista organizzativo, il parere fornisce agli Ordini una linea interpretativa uniforme e coerente con i principi generali dell’ordinamento professionale, evitando difformità di applicazione sul territorio nazionale e potenziali contestazioni in sede elettorale.
Sotto il profilo sistematico, la pronuncia ribadisce la volontà del Consiglio nazionale di promuovere una lettura equilibrata e funzionale delle norme, volta a coniugare il rispetto degli obblighi legali — quali la comunicazione del domicilio digitale — con la tutela del diritto di partecipazione degli iscritti alla vita democratica dell’Ordine.
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