Cndcec su condotta irreprensibile e cancellazioni in corso d'anno

Pubblicato il 31 luglio 2018

Il Cndcec ha pubblicato i pronto ordini 59 (Pagamento del contributo annuale in caso di cancellazione in corso d’anno) e 122 (Condotta irreprensibile) del 30 luglio 2018.

Pagamento del contributo annuale in caso di cancellazione in corso d’anno

Nel pronto ordine si chiarisce che l'obbligo contributivo per il 2018, essendo maturato dal 1° gennaio, può essere richiesto per intero anche per le cancellazioni in corso d'anno, ma l'Ordine non può subordinare la cancellazione all'adempimento.

A meno che il soggetto interessato non sia sottoposto a procedimento disciplinare (ciò che impedirebbe la cancellazione dall'albo), il Consiglio dell’Ordine deve procedere alla cancellazione anche in mancanza del versamento del contributo annuale 2018, ferma restando la possibilità poi di agire nei confronti del soggetto obbligato per il recupero delle somme dovute anche una volta che questi sia stato cancellato.

Condotta irreprensibile

Il Cndcec spiega che l’aver riportato una condanna penale definitiva non implica automaticamente il diniego dell’iscrizione – tranne chiaramente nel caso in cui il soggetto istante stia scontando la pena accessoria di cui all'articolo 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un’arte) in riferimento alla professione per l’esercizio della quale richieda l’iscrizione nell'albo – tenuto conto che la condotta, ai fini dell’iscrizione nell’albo/elenco speciale e nel registro dei tirocinanti, è valutata discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine in virtù delle funzioni demandategli dall’ordinamento professionale.

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