Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento n. 3/2025 che disciplina la formazione, l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli Avvocati abilitati alla certificazione del rischio fiscale.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025, ha approvato il Regolamento n. 3/2025, recante le “Disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli Avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 212 del 12 novembre 2024.
Il provvedimento - pubblicato il 29 ottobre 2025 e in vigore dal 13 novembre 2025 - sostituisce il precedente Regolamento dell’11 luglio 2025 e dà attuazione al Protocollo d’intesa dell’11 aprile 2025 stipulato tra CNF, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, e Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo del nuovo Regolamento è disciplinare in modo unitario la formazione, l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli Avvocati certificatori del sistema integrato di controllo del rischio fiscale, istituito presso il CNF, che ne è anche titolare del trattamento dei dati personali.
Il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con le altre istituzioni firmatarie del Protocollo, definisce inoltre i percorsi formativi, i criteri di verifica dei requisiti e le modalità di aggiornamento dell’elenco.
Requisiti di ammissione
Possono essere iscritti gli Avvocati iscritti all’Albo da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal D.M. 212/2024.
Tra i requisiti professionali, rientra la frequenza con esito positivo di percorsi formativi abilitanti della durata complessiva di ottanta ore, articolati in tre moduli su:
La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello approvato dal CNFe trasmessa:
La domanda, firmata digitalmente, deve contenere:
Il Protocollo d’intesa prevede ipotesi di esonero per gli Avvocati che, ad esempio:
Istruttoria e tempi di definizione
L’istruttoria è curata dal Responsabile del procedimento e si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili a 180 giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali.
In caso di diniego, il richiedente è informato tramite preavviso motivato e può presentare osservazioni entro quindici giorni.
Il CNF adotta quindi il provvedimento finale di iscrizione o di rigetto.
Gli iscritti devono comunicare al CNF, entro 30 giorni, ogni variazione riguardante i requisiti di onorabilità, l’avvio di procedimenti penali o la notificazione di atti impositivi di importo superiore a 50.000 euro.
Casi di sospensione e cancellazione
In caso di infedele certificazione o perdita dei requisiti, il CNF può procedere alla sospensione o cancellazione dall’elenco, garantendo all’iscritto il diritto di difesa e di presentazione di memorie.
I provvedimenti di sospensione cautelare o cancellazione vengono trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare.
Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata “Tax Control Framework – TCF” del sito istituzionale del CNF:
Sono ivi consultabili:
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