Co.co.pro. illegittimo, spetta la conversione del rapporto a tempo indeterminato

Pubblicato il 27 settembre 2019

Il co.co.pro. (collaborazioni coordinate a progetto) che presenta gli elementi essenziali dell’eterodirezione dell’attività del lavoratore, nonché la soggezione al potere disciplinare datoriale, gode della tutela prevista all’art. 32, co. 5 della L. n. 183/2010. Tale norma, che disciplina le conseguenze sanzionatorie in caso di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, ha portata estensiva in quanto si rivolge anche alle fattispecie di lavoro a progetto non genuino.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24100 del 26 settembre 2019.

Co.co.pro. illegittimo, le conseguenze sanzionatorie

Nel caso di specie, sia la pronuncia di primo che di secondo grado, accertavano che i dieci contratti di co.co.pro. stipulati tra il datore e il lavoratore, ai sensi degli artt. 61 e 62 del D.Lgs. n. 276/2003, erano del tutto illegittimi. Infatti, il giudice di merito accertava, in realtà, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.).

Dunque, il datore di lavoro è stato condannato in applicazione della normativa di diritto comune e non dell’art. 32, co. 5 della L. n. 183/2010. Si ricorda, a tal proposito, che la predetta norma dispone nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della L. n. 604/1966.

Co.co.pro. illegittimo, interpretazione estensiva della L. n. 183/2010

I giudici della Suprema Corte, diversamente da quanto sentenziato dalla Corte d’Appello di Roma, hanno fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 32, co. 5 della L. n. 183/2010. In particolare, dalla lettura del quarto comma dello stesso articolo emerge:

Pertanto, affermano gli ermellini, la generica formula è estendibile all’accertamento di ogni ragione che comporti la stabilizzazione del rapporto, dunque a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in sostituzione di qualsiasi altra fattispecie contrattuale a tempo determinato.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile l’art. 32, co. 5 della L. n. 183/2010 anche alle ipotesi di illegittimità del contratto di co.co.pro., evidenziando:

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