Codatorialità ed individuazione dei requisiti

Pubblicato il 07 luglio 2021

La Corte di Cassazione, nella sentenza 24 giugno 2021, n. 18135, ha confermato il giudizio di illegittimità espresso dal Tribunale territoriale rispetto al licenziamento disciplinare comminato al lavoratore a seguito del quale è stata disposta la reintegra in capo alle aziende codatrici di lavoro.

Nel caso di specie, la società ricorreva avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che annullava il licenziamento intimato ed accertava un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dipendente in relazione a tutte le società citate nel giudizio. Gli Ermellini, nella ricostruzione giuridica dei fatti accaduti, hanno individuato i seguenti requisiti per la determinazione delle ipotesi di codatorialità:

  1. unicità della struttura organizzativa e produttiva;
  2. integrazione delle attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune;
  3. coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che accentri le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
  4. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, talché il dipendente svolgeva in modo indifferenziato e contemporaneo attività in favore dei vari imprenditori.

Ciò assunto, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato le risultanze istruttorie acquisite dalla Corte territoriale, sia documentali che testimoniali, indentificando l’unicità del centro di imputazione dei predetti rapporti di lavoro.

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