Coefficienti inapplicabili senza valutazione concreta

Pubblicato il 02 dicembre 2005

Nella sentenza n. 24969/2005, la Corte di cassazione afferma che il Fisco non è esonerato dall’esame della contabilità se il contribuente dichiara di svolgere solo un’attività o, per errore, indica un’attività come prevalente. Questo per evitare l’applicazione automatica, da parte dell'Amministrazione fiscale, dei parametri presuntivi relativi ad una sola delle attività esercitate che contrasti con la reale capacità contributiva del soggetto, il quale, in caso, ne può dedurre l’inapplicabilità.

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