Coefficienti inapplicabili senza valutazione concreta

Pubblicato il 02 dicembre 2005

Nella sentenza n. 24969/2005, la Corte di cassazione afferma che il Fisco non è esonerato dall’esame della contabilità se il contribuente dichiara di svolgere solo un’attività o, per errore, indica un’attività come prevalente. Questo per evitare l’applicazione automatica, da parte dell'Amministrazione fiscale, dei parametri presuntivi relativi ad una sola delle attività esercitate che contrasti con la reale capacità contributiva del soggetto, il quale, in caso, ne può dedurre l’inapplicabilità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

Prestazioni Inpgi: le novità in vigore dal 2026

03/02/2026

Checklist ASSIREVI per bilanci 2025

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy