Cognome solo del padre? Regola discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio

Pubblicato il 28 aprile 2022

Secondo la Consulta è discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce a quest'ultimo, automaticamente, il cognome del padre.

E' quanto si apprende dalla nota con cui l'Ufficio stampa della Corte costituzionale ha anticipato l'esito dell'udienza in camera di consiglio di ieri, 27 aprile 2022, dedicata all'esame delle questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.

La Corte, nel dettaglio, è stata chiamata a pronunciarsi sulla previsione che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre nonché sulla norma che, in assenza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

Nel comunicato - pubblicato in attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane - viene reso noto che i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittime le predette disposizioni, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Secondo la Consulta, tutti e due i genitori, alla luce del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, "devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale".

Questa è la regola che ne discende: "il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire solo il cognome di uno dei due".

In assenza, poi, di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome "resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico".

Nelle conclusioni della nota, viene evidenziato che la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento, ossia, ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Spetterà al legislatore, ciò posto, regolare tutti gli aspetti collegati alla predetta decisione.

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