Cointestazione di conto corrente. Non è una cessione del credito

Pubblicato il 04 settembre 2019

La cointestazione di un conto corrente non è idonea a trasferire la titolarità del credito. E’ quanto precisato nell’ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019 della Corte di cassazione.

Più in particolare, l’atto di cointestazione del conto è un negozio unilaterale con cui si dà facoltà a terzi di emettere atti di disposizione dei diritti, oggetto del conto. Ma, si aggiunge, la cointestazione non rappresenta un contratto traslativo di diritti. Per aversi trasferimento di un diritto di credito è necessario un contratto.

Salvo diversa volontà delle parti, quindi, la cointestazione di un conto corrente è un atto che trasferisce la legittimazione ad operare sul conto ma non la titolarità del credito; è necessario, per il trasferimento di proprietà del contenuto del conto corrente, una forma di cessione del credito e, quindi, un contratto tra cedente e cessionario.

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