Collocamento mirato: vittime dei crolli di infrastrutture tra le categorie protette

Pubblicato il 06 maggio 2025

Dal 6 maggio 2025 rientrano tra le categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 anche le vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale o, se decedute, i suoi familiari più stretti.

È quanto prevede la legge 15 aprile 2025, n. 63, che riconosce benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da crolli di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

In particolare, la legge n. 63 del 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, riconosce

Collocamento mirato: ambito di applicazione

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede l’accesso al cd. collocamento mirato per:

Collocamento mirato: altre categorie protette

Rientrano tra le "altre categorie protette" ex articolo 18, comma 2 i seguenti soggetti:

Tali soggetti possono iscriversi al collocamento mirato anche se occupati purché in età lavorativa e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile (articolo 1, comma 2, D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).

Possono invece iscriversi al Collocamento mirato solo se in stato di disoccupazione i seguenti soggetti in età lavorativa e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile:

Vittime dei crolli di infrastrutture: nuova categoria protetta

L’articolo 5 della legge 15 aprile 2025, n. 63 riconosce il diritto al collocamento obbligatorio alla stregua di quanto previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata “”nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407”) i seguenti soggetti:

 a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

 b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Tali soggetti, alla stregua di quanto disposto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407) godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Quota di riserva per le categorie protette ex articolo 18, comma 2

Si ricorda infine che i soggetti appartenenti alle categorie protette elencate hanno diritto alla seguente quote di riserva (articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68):

L'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 estende l'applicazione della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 anche agli orfani per crimini domestici (figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, ovvero secondo comma, del codice penale).

Alle assunzioni di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407)  e altre categorie protette equiparate non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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