Commercialisti, nessuna riduzione delle prestazioni attraverso il contributo di solidarietà

Pubblicato il 09 gennaio 2015 I “vecchi” commercialisti iscritti alla Cassa hanno aggiunto un nuovo punto a loro favore nella lite che ormai da tempo li contrappone all’Ente previdenziale, circa il contributo di solidarietà previsto all’inizio del 2000.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 53/2015, depositata in data 8 gennaio, esclude la possibilità per la Cassa di previdenza di rifarsi sui diritti acquisiti riducendo gli assegni mediante il meccanismo dei contributi di solidarietà.

I giudici di legittimità dispongono, infatti, un veto alla riduzione delle prestazioni attraverso il contributo di solidarietà, sostenendo che “lo ius superveniens di cui legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 (...) non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni in essere al momento della loro emanazione”.

Ne deriva che “la “salvezza” degli atti e delle deliberazioni già adottati, disposta nella legge n. 296 del 2006 ... non sana gli atti di riduzione delle prestazioni”.
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