Commercio elettronico. Esonero dall’invio telematico dei corrispettivi

Pubblicato il 20 giugno 2019

Un chiarimento riguardante l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in caso di commercio elettronico arriva dall’agenzia delle Entrate.

Con risposta n. 198 del 19 giugno 2019, viene confermato che le operazioni riportabili al commercio elettronico indiretto – in quanto assimilabili alle vendite per corrispondenza – sono esonerate dall’obbligo di certificazione.

Trasmissione telematica dei corrispettivi. Commercio elettronico

Ai sensi del dlgs. n. 127/2015, art. 2, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400 mila euro l'anno. Inoltre:

Tale regime non ha effetti sulle regole generali Iva, per le quali se la transazione commerciale avviene online, viene assimilata alle vendite per corrispondenza, cui è applicabile l’esonero dall’obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Anche dopo la pubblicazione del decreto Mef del 10 maggio 2019, che indica le operazioni non soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, permane l’esonero dall'obbligo di invio telematico per i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico. Tuttavia, tali dati devono essere annotati nel registro di cui all’art. 24 del Dpr n. 633/1972.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy