Commette reato il fallito che non presenta la dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta "vecchi"

Pubblicato il 20 gennaio 2011 Il rappresentante legale di una società veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per aver omesso la presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2001 con evasione superiore alla soglia di punibilità prevista dall’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 74/2000.

Il difensore dell’imputato, ricorrendo in Cassazione, adduce a sostegno del proprio assistito due motivazioni:

- nel periodo di evasione contestato l’imprenditore era detenuto in Svizzera, dunque non si raffigura alcuna ipotesi specifica di dolo;
- il termine di presentazione della dichiarazione scadeva il 31 ottobre 2002 e, dato che la società era stata dichiarata fallita il 5 ottobre, l’obbligo di presentare la dichiarazione doveva nel frattempo essere passato al curatore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1549 del 19 gennaio 2011, precisa che siccome il periodo oggetto del procedimento è anteriore alla dichiarazione di fallimento, l’obbligo di presentare la dichiarazione rimane all’imprenditore, mentre al curatore spetta presentare la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Richiamando la sentenza n. 196/2006, i giudici ribadiscono cioé che: “in materia di fallimento, la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale dopo la dichiarazione di fallimento perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio. Coerentemente, resta in capo al fallito l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente ai periodi di imposta anteriori alla sentenza di fallimento, mentre relativamente ai periodi di imposta successivi è il curatore fallimentare che è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per l’intervallo di tempo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento”.

Da qui, la condanna dell’imprenditore fallito per evasione fiscale per non aver presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta antecedente al fallimento, nel caso in cui l’evasione sia superiore alla soglia di punibilità.
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