Compenso eccessivo ed iniquo, sanzione disciplinare confermata

Pubblicato il 26 novembre 2014 L'aleatorietà dell'accordo di quota lite tra compenso e risultato non esclude la possibilità di valutarne l'equità, se la stima effettuata dalle parti, ossia, sia stata, al momento della conclusione dell'accordo medesimo, ragionevole o sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.

E ciò, tenuto contro di tutti i fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite, la natura del servizio professionale, l'assunzione del rischio.

Patto di quota lite con rispetto del principio di proporzionalità

Ed infatti, a seguito della modifica delle norme deontologiche forensi alla luce del decreto legge n. 223/2006, la possibilità di pattuire tariffe speculative si accompagna all'introduzione di particolari cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014.

Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha confermato la sanzione disciplinare della censura irrogata dal Consiglio nazionale forense nei confronti di un legale in considerazione della manifesta eccessività e iniquità di un compenso pattuito con la parte in una controversia dall'esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy