Compenso in corso di causa

Pubblicato il 13 giugno 2016

L’avvocato che ha difeso un cliente ammesso al gratuito patrocinio, deve chiedere il compenso prima della chiusura della causa.

A stabilirlo è il Tribunale di Milano, sezione IX civile, provvedendo alla liquidazione del compenso su istanza di un legale che aveva prestato assistenza in un giudizio ammesso al patrocinio a spese dello Stato.  

Il Tribunale coglie dunque l’occasione per fare il punto sulla questione, chiarendo, in particolare, come nella specie trovi applicazione l’art. 83 comma 3bis D.p.r. 115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 783 Legge 208/2015 - Legge Stabilità 2016, in quanto il decreto di pagamento è pronunciato successivamente al primo gennaio 2016 (ed avendo il suddetto art. 83 natura processuale).

Decreto di pagamento contemporaneo alla pronuncia

In virtù della citata norma, infatti, “il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”. In forza della nuova disciplina, pertanto, il decreto di liquidazione del compenso deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia definitiva del giudizio, a seguito di rituale istanza – come nel caso de quo – da parte del difensore.

Con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, difatti, il Giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere.

Legale non decade da diritto al compenso  

Il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo, tuttavia -concludono i giudici milanesi con decreto del 22 marzo 2016 - non decade dal relativo diritto, potendo comunque chiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento.

 

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